AFFRONTARE IL FUTURO

CON I SERVIZI DI IBLEGAL STA.

COSA FACCIAMO

Assistiamo per ogni problematica le banche e gli intermediari finanziari

CHI SIAMO

Siamo una società di esperti in diritto bancario e finanziario

PASSIONI

Amiamo lo studio della dottrina italiana e americana

IBLegal sta nasce come progetto per soddisfare alcune specifiche esigenze di intermediari del credito e finanziari, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo e attivo bancario e della consulenza legale ricorrente.

La Sta offre il servizio di gestione dei reclami e dei ricorsi innanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario.

Essa intende offrire anche un ausilio alle imprese in relazione alla gestione dei NPL (non perfoming loans) che la crisi finanziaria mondiale, la crescente complessità dei rapporti finanziari e le politiche monetarie recentemente adottate dalla Banca Centrale Europea, hanno reso sempre più critica.

Il fine che ci si propone è di assistere a 360 gradi le banche e gli intermediari finanziari nella gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale in un mercato ove per un intermediario del credito l’elemento della “litigiosità” diventa ormai un importante fattore economico da dover gestire con estrema attenzione.

IBLegal sta è una società composta da avvocati esperti in materia bancaria la cui formazione è di livello molto elevato e soggetta a costanti aggiornamenti

L’interpretazione del titolo esecutivo nel contesto dell’esecuzione forzata: chiarimenti delle Sezioni Unite sulla misura degli interessi legali successivi alla proposizione della domanda giudiziale in assenza di specificazione nel titolo esecutivo

L’interpretazione del titolo esecutivo nel contesto dell’esecuzione forzata: chiarimenti delle Sezioni Unite sulla misura degli interessi legali successivi alla proposizione della domanda giudiziale in assenza di specificazione nel titolo esecutivo

La sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seguita dalla pronuncia n. 12974 del 13 maggio 2024, ha affrontato una questione cruciale riguardante gli interessi legali in esecuzione forzata. Originata da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, la controversia verteva sulla qualificazione e la decorrenza degli interessi su un titolo esecutivo giudiziale privo di specifiche dettagliate.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che, in assenza di specificazione, gli interessi legali indicati devono essere calcolati secondo il tasso previsto dal primo comma dell’art. 1284 del codice civile, salvo un accertamento specifico per applicare tassi maggiorati per ritardi nelle transazioni commerciali. La decisione chiarisce che il giudice dell’esecuzione non può integrare il titolo esecutivo, ma deve limitarsi a interpretarlo.

Questa sentenza contribuisce a definire i limiti dei poteri del giudice dell’esecuzione e garantisce maggiore certezza giuridica per le parti coinvolte nei procedimenti esecutivi.

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STORNARE UNA FATTURA DI ACQUISTO MAI PAGATA DIMOSTRA LA FITTIZIETÀ DELL’OPERAZIONE E IL REATO DI EVASIONE FISCALE? COMMENTO AD UNA RECENTE SENTENZA DI ASSOLUZIONE DAL REATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE.                            ROSSANA LUGLI

STORNARE UNA FATTURA DI ACQUISTO MAI PAGATA DIMOSTRA LA FITTIZIETÀ DELL’OPERAZIONE E IL REATO DI EVASIONE FISCALE? COMMENTO AD UNA RECENTE SENTENZA DI ASSOLUZIONE DAL REATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE. ROSSANA LUGLI

L’articolo commenta una sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che ha assolto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato di una Società per Azioni (S.p.A.) dall’accusa di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, relative all’anno d’imposta 2012.

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