DIRETTIVA 2008/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (3), stabilisce norme a livello comunitario riguardanti i contratti di credito ai consumatori.

(2)

Nel 1995 la Commissione ha presentato una relazione sull’applicazione della direttiva 87/102/CEE e ha proceduto ad un’ampia consultazione delle parti interessate. Nel 1997 la Commissione ha presentato una sintesi delle reazioni a tale relazione. Nel 1996 è stata redatta una seconda relazione sull’applicazione della direttiva 87/102/CEE.

(3)

Dalle suddette relazioni e consultazioni sono emerse disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati membri nel settore del credito alle persone fisiche in generale, soprattutto con riferimento al credito al consumo. L’analisi dei testi nazionali che recepiscono la direttiva 87/102/CEE rivela che gli Stati membri utilizzano una serie di meccanismi di tutela dei consumatori, che si aggiungono a quanto previsto dalla direttiva 87/102/CEE, a causa delle diverse situazioni economiche o giuridiche a livello nazionale.

(4)

Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all’interno della Comunità e fa sorgere ostacoli nel mercato interno quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse e più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva 87/102/CEE. Ciò limita le possibilità per i consumatori di beneficiare direttamente della crescente disponibilità di credito transfrontaliero. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze sulla domanda di merci e servizi.

(5)

Le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi strumenti di credito e il loro impiego continua a svilupparsi. Occorre pertanto modificare le disposizioni esistenti ed estenderne, se del caso, l’ambito d’applicazione.

(6)

A norma del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di un mercato creditizio più trasparente ed efficiente nello spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere lo sviluppo delle attività transfrontaliere.

(7)

Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo.

(8)

È opportuno che il mercato offra un livello di tutela dei consumatori sufficiente, in modo da assicurare la fiducia dei consumatori. Ciò dovrebbe rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell’offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda, sempre tenendo conto di situazioni particolari nei singoli Stati membri.

(9)

È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. Di conseguenza, gli Stati membri possono, per esempio, mantenere o introdurre disposizioni nazionali sulla responsabilità solidale del venditore o prestatore di servizi e del creditore. Un altro esempio di questa possibilità offerta agli Stati membri potrebbe essere quello del mantenimento o dell’introduzione di disposizioni nazionali sull’annullamento del contratto di vendita di merci o di prestazione di servizi se il consumatore esercita il diritto di recesso dal contratto di credito. A tale riguardo, in caso di contratti di credito a durata indeterminata, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di fissare un periodo minimo che deve intercorrere tra il momento in cui il creditore chiede il rimborso e il giorno in cui il credito deve essere rimborsato.

(10)

Le definizioni contenute nella presente direttiva fissano la portata dell’armonizzazione. L’obbligo degli Stati membri di attuare le disposizioni della presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all’ambito d’applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La presente direttiva dovrebbe tuttavia far salva l’applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, delle disposizioni della presente direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre norme nazionali conformi alla direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori dell’ambito di applicazione della presente direttiva, ad esempio in materia di contratti di credito per importi inferiori a 200 EUR o superiori a 75 000 EUR. Inoltre, gli Stati membri potrebbero anche applicare le disposizioni della presente direttiva ai crediti collegati che non rientrano nella definizione di accordo sui contratti di credito collegati contenuta nella presente direttiva. Pertanto le disposizioni relative ai contratti di credito collegati potrebbero essere applicate ai contratti di credito destinati solo parzialmente a finanziare un contratto riguardante la fornitura di merci o la prestazione di servizi.

(11)

Per quanto riguarda contratti di credito specifici, a cui sono applicabili soltanto alcune disposizioni della presente direttiva, non dovrebbe essere consentito agli Stati membri di adottare norme nazionali che attuino altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia conservare la facoltà di disciplinare nella legislazione nazionale tali tipi di contratti di credito per quanto riguarda altri aspetti non armonizzati dalla presente direttiva.

(12)

I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo, in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali, possono differire considerevolmente dai contratti di credito oggetto della presente direttiva sia in termini di interessi delle parti contrattuali sia in termini di modalità ed esecuzione delle transazioni dei negozi. Pertanto, si dovrebbe precisare che tali contratti non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva. Un esempio di questo tipo di contratti è costituito da un contratto assicurativo che preveda il pagamento del premio mediante rate mensili.

(13)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni tipi di contratti di credito, quali le carte di debito differito, secondo i cui termini il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e sono dovute solo spese di minima entità.

(14)

È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito in relazione al quale viene costituita una garanzia immobiliare. Questo tipo di credito è di natura molto specifica. È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva anche i contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione destinati principalmente all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi. Non dovrebbero tuttavia essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva contratti di credito il cui unico fine sia la ristrutturazione o la valorizzazione di un edificio esistente.

(15)

La presente direttiva si applica a prescindere dal fatto che il creditore sia una persona giuridica o una persona fisica. Tuttavia, la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di limitare, conformemente al diritto comunitario, la fornitura di credito ai consumatori esclusivamente alle persone giuridiche o a talune persone giuridiche.

(16)

Talune disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere applicate alle persone fisiche e giuridiche (intermediari del credito) che, nell’ambito della loro attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso presentano o propongono contratti di credito ai consumatori, assistono i consumatori esercitando attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito oppure concludono contratti di credito con i consumatori a nome del creditore. Le organizzazioni che consentono di usare la loro identità per promuovere prodotti di credito, quali le carte di credito, e che possono anche raccomandare questi prodotti ai loro membri non dovrebbero essere considerate intermediari del credito ai fini della presente direttiva.

(17)

La presente direttiva disciplina solo taluni obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto conservare la facoltà di mantenere o introdurre obblighi supplementari a carico degli intermediari del credito, incluse le condizioni in base alle quali un intermediario del credito può ricevere compensi da un consumatore che ne ha richiesto i servizi.

(18)

I consumatori dovrebbero essere protetti contro le pratiche sleali o ingannevoli, in particolare per quanto riguarda la divulgazione di informazioni da parte del creditore, in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (4). Tuttavia, la presente direttiva dovrebbe contenere disposizioni specifiche sulla pubblicità relativa ai contratti di credito e su alcune informazioni di base da fornire ai consumatori per metterli in grado, in particolare, di paragonare le varie offerte. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata mediante un esempio rappresentativo. Dovrebbe essere indicato un massimale qualora non sia possibile fornire l’importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione, in particolare quando un contratto di credito dà al consumatore la facoltà di prelievo con un limite relativo all’importo. Il massimale dovrebbe indicare il limite superiore del credito che può essere messo a disposizione del consumatore. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di disciplinare gli obblighi di informazione nella legislazione nazionale riguardo agli annunci pubblicitari che non contengono informazioni sul costo del credito.

(19)

Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni. Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta la Comunità. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest’ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Pertanto, esso dovrebbe corrispondere, per esempio, alla durata media e all’importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito considerato e, eventualmente, alle merci acquistate. Nel determinare l’esempio rappresentativo, si dovrebbe prendere in considerazione anche la frequenza di certi tipi di contratto di credito in uno specifico mercato. Riguardo al tasso debitore, alla frequenza dei pagamenti rateali e alla capitalizzazione degli interessi, i creditori dovrebbero utilizzare il loro abituale metodo di calcolo per il credito al consumo in questione.

(20)

Il costo totale del credito al consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, legate al contratto di credito, che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili. Occorre stabilire in modo oggettivo in quale misura il creditore è a conoscenza dei costi, tenendo conto degli obblighi di diligenza professionale.

(21)

I contratti di credito nei quali un tasso debitore è periodicamente riveduto in linea con le modifiche di un tasso di riferimento previsto dal contratto di credito non dovrebbero essere considerati contratti di credito con tasso debitore fisso.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme nazionali che vietino al creditore di chiedere al consumatore, in relazione al contratto di credito, di aprire un conto in banca, di concludere un accordo relativo ad altri servizi accessori o di pagare le spese per tali conti in banca o altri servizi accessori. Negli Stati membri in cui sono consentite tali offerte congiunte, i consumatori dovrebbero essere informati prima della conclusione del contratto di credito in merito ad eventuali servizi accessori obbligatori per ottenere il credito e alle condizioni contrattuali previste. Il costo di questi servizi accessori dovrebbe essere incluso nel costo totale del credito oppure, se l’importo di tali costi non può essere determinato preventivamente, i consumatori dovrebbero ricevere nella fase precontrattuale informazioni adeguate sull’esistenza di costi. Si presume che il creditore sia a conoscenza dei costi dei servizi accessori offerti al consumatore in proprio o per conto di terzi, a meno che il prezzo non dipenda dalle caratteristiche specifiche o dalla situazione del consumatore.

(23)

Tuttavia, relativamente a tipi particolari di contratti di credito e tenendo conto della loro specificità, è opportuno limitare gli obblighi di informazione precontrattuale previsti dalla presente direttiva, in modo da assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori evitando di imporre oneri eccessivi ai creditori o, se del caso, agli intermediari del credito.

(24)

Il consumatore deve essere informato in modo completo prima di concludere il contratto di credito, a prescindere dalla circostanza che un intermediario del credito partecipi o meno alla commercializzazione del credito. Pertanto, in generale, gli obblighi di informazione precontrattuale dovrebbero applicarsi anche agli intermediari del credito. Tuttavia, se i fornitori di merci e i prestatori di servizi svolgono un’attività di intermediazione creditizia in via accessoria, non è opportuno imporre loro per legge un obbligo di fornire l’informazione precontrattuale conformemente alla presente direttiva. Ad esempio, l’intermediazione creditizia svolta da fornitori di merci o prestatori di servizi può essere ritenuta accessoria se tale attività non costituisce lo scopo principale della loro attività commerciale o professionale. In casi del genere si garantisce comunque un livello sufficiente di tutela del consumatore in quanto il creditore ha la responsabilità di assicurare che il consumatore riceva la completa informazione precontrattuale, o dall’intermediario, se il creditore e l’intermediario decidono in tal senso, o in altro modo appropriato.

(25)

Gli Stati membri possono disciplinare l’eventuale carattere vincolante delle informazioni fornite al consumatore prima della conclusione del contratto di credito ed il periodo durante il quale il creditore è vincolato.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure possono includere, per esempio, l’informazione e l’educazione dei consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse. Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (5), i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell’arco di una relazione commerciale di lunga data. Le autorità degli Stati membri potrebbero inoltre fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori e i consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali.

(27)

Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore può ancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero far sì che i creditori forniscano tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore. Ove opportuno, al consumatore dovrebbero essere spiegate in modo personalizzato tanto le pertinenti informazioni precontrattuali quanto le caratteristiche essenziali connesse con i prodotti offerti, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. Se del caso, tale dovere di fornire assistenza al consumatore dovrebbe applicarsi anche agli intermediari del credito. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire in quale momento e in quale misura tali spiegazioni debbano essere fornite al consumatore, tenendo conto delle circostanze particolari in cui il credito è offerto, del bisogno di assistenza del consumatore e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti.

(28)

Al fine di valutare lo status di merito creditizio di un consumatore, il creditore dovrebbe anche consultare le banche dati pertinenti; le circostanze di fatto e di diritto possono richiedere che tali consultazioni assumano ampiezza diversa. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori, l’accesso dei creditori alle banche dati private o pubbliche riguardanti i consumatori di uno Stato membro nel quale essi non siano stabiliti dovrebbe essere garantito a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i creditori di tale Stato membro.

(29)

Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione di una banca dati, il creditore dovrebbe informarne il consumatore e indicare gli estremi della banca dati consultata. Tuttavia, il creditore non dovrebbe essere tenuto a fornire tali informazioni se altre norme legislative comunitarie lo vietano, per esempio le norme in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo. Inoltre, tali informazioni non dovrebbero essere fornite se fossero in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quali la prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento di un reato.

(30)

La presente direttiva non disciplina gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito. Pertanto, in tale materia gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali conformi al diritto comunitario. Gli Stati membri possono disciplinare il regime giuridico dell’offerta di concludere il contratto di credito, in particolare per quanto riguarda la data in cui dev’essere concesso e il periodo durante cui il creditore è vincolato. Tale offerta, se è proposta contemporaneamente alle informazioni precontrattuali previste dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornita, come qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desiderasse fornire al consumatore, in un documento distinto che può essere allegato alle «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori».

(31)

Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso.

(32)

Affinché vi sia piena trasparenza, il consumatore dovrebbe ricevere informazioni sul tasso debitore, sia nella fase precontrattuale sia nel momento in cui conclude il contratto di credito. Durante il rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe essere inoltre informato dei cambiamenti relativi al tasso debitore variabile e dei cambiamenti che ciò comporta nei pagamenti. Questa disposizione si applica senza pregiudizio del diritto nazionale non collegato all’informazione del consumatore che prevede le condizioni o le conseguenze dei cambiamenti diversi da quelli riguardanti i pagamenti, ai tassi debitori e alle altre condizioni economiche che regolano il credito, ad esempio le disposizioni secondo cui il creditore ha il diritto di modificare il tasso debitore solo se ha un motivo valido per farlo o il consumatore è libero di sciogliere il contratto qualora vi sia una modifica del tasso debitore o di altre condizioni economiche riguardanti il credito.

(33)

Le parti del contratto dovrebbero avere il diritto di avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata. Inoltre, se convenuto nel contratto di credito, il creditore dovrebbe poter sospendere, per motivi oggettivamente giustificati, il diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi da un contratto di credito a durata indeterminata. Tali motivi potrebbero includere, per esempio, il sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato del credito o l’aumento significativo del rischio che il consumatore non possa rimborsare il credito. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale afferente al diritto contrattuale che disciplina i diritti delle parti di risolvere un contratto di credito per inadempimento dello stesso.

(34)

Per ravvicinare le modalità di esercizio del diritto di recesso in settori analoghi è necessario prevedere un diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione in condizioni simili a quelle previste dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (6).

(35)

Quando un consumatore recede da un contratto di credito in virtù del quale ha ricevuto merci, in particolare da un acquisto a rate o da un contratto di locazione o di leasing che prevede un obbligo di acquisto, la presente direttiva dovrebbe far salva qualsiasi regolamentazione degli Stati membri su questioni relative alla restituzione delle merci o ogni altra questione correlata.

(36)

La normativa nazionale talora già prevede che i fondi non possano essere messi a disposizione del consumatore prima dello scadere di un determinato termine. In questi casi è possibile che i consumatori si vogliano assicurare di ricevere prima i beni o servizi acquistati. Pertanto, nel caso di contratti di credito collegati, gli Stati membri possono eccezionalmente prevedere che, qualora il consumatore espressamente desideri la consegna anticipata, il termine per l’esercizio del diritto di recesso possa essere ridotto allo stesso termine prima del quale i fondi non possono essere messi a disposizione.

(37)

Nel caso dei contratti di credito collegati esiste una relazione d’interdipendenza tra l’acquisto di merci o servizi e il contratto di credito concluso a tal fine. Pertanto, quando esercita il diritto di recesso dal contratto di acquisto, in virtù del diritto comunitario, il consumatore non dovrebbe più essere vincolato dal contratto di credito collegato. Ciò non dovrebbe incidere, tuttavia, sulla normativa nazionale applicabile ai contratti di credito collegati qualora un contratto di acquisto sia stato annullato o il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso in virtù della normativa nazionale. Dovrebbero altresì essere fatti salvi i diritti garantiti ai consumatori da disposizioni nazionali in virtù delle quali né un accordo tra il consumatore e un fornitore di merci o prestatore di servizi né alcun pagamento tra dette persone possono aver luogo fintantoché il consumatore non abbia firmato il contratto di credito per finanziare l’acquisto dei beni o servizi.

(38)

A determinate condizioni, il consumatore dovrebbe poter agire nei confronti del creditore in caso di problemi con il contratto d’acquisto. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero stabilire in quale misura e a quali condizioni il consumatore debba agire contro il fornitore o prestatore, in particolare esperendo un’azione giudiziaria nei loro confronti prima di poter agire contro il creditore. La presente direttiva non dovrebbe privare i consumatori dei diritti conferiti loro dalle disposizioni nazionali che prevedono la responsabilità solidale del venditore o prestatore di servizi e del creditore.

(39)

Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In caso di rimborso anticipato, parziale o integrale, il creditore dovrebbe poter esigere un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell’indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell’indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l’esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell’indennizzo da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato. Pertanto, considerato che il credito al consumo, data la sua durata ed il suo volume, non è finanziato mediante meccanismi di finanziamento a lungo termine, il massimale dell’indennizzo dovrebbe essere fissato mediante un tasso forfettario. Questo approccio rispecchia la specificità dei crediti ai consumatori e non dovrebbe pregiudicare gli eventuali approcci diversi per altri prodotti finanziati da meccanismi di finanziamento a lungo termine quali i prestiti ipotecari a tasso fisso.

(40)

Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di prevedere che l’indennizzo per il rimborso anticipato possa essere preteso dal creditore solo a condizione che l’importo del rimborso nel termine di dodici mesi superi una soglia definita dagli Stati membri. Nel fissare la soglia, che non dovrebbe essere superiore a 10 000 EUR, gli Stati membri dovrebbero per esempio tenere conto dell’importo medio dei crediti al consumo nel loro mercato.

(41)

La cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito non dovrebbe avere la conseguenza di indebolire la posizione del consumatore. Inoltre, il consumatore dovrebbe essere adeguatamente informato quando il contratto di credito viene ceduto ad un terzo. Tuttavia, qualora il creditore iniziale, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore, questo non ha un interesse rilevante a essere informato della cessione. Pertanto, in questi casi sarebbe eccessivo imporre a livello UE l’obbligo di informare il consumatore circa la cessione.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme nazionali che prevedano forme di comunicazione collettiva, ove ciò sia necessario per fini connessi con l’efficacia di transazioni complesse, quali le cartolarizzazioni o la liquidazione dell’attivo che avvengono nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa di banche.

(43)

Al fine di promuovere l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela in tutta la Comunità, è necessario assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta la Comunità. Nonostante la formula matematica uniforme per il calcolo del tasso annuo effettivo globale di cui alla direttiva 87/102/CEE, il tasso annuo effettivo globale non è ancora pienamente comparabile in tutta la Comunità. Nei singoli Stati membri, per calcolare tale tasso vengono presi in considerazione fattori di costo diversi. La presente direttiva dovrebbe dunque definire chiaramente ed esaurientemente il costo totale del credito al consumo.

(44)

Ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate di regolamentazione o controllo nei confronti dei creditori.

(45)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva è tesa a garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela dei dati a carattere personale, diritto di proprietà, non discriminazione, tutela dalla vita familiare e professionale e protezione dei consumatori in applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(46)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme comuni riguardo a certi aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(47)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l’attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(48)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(49)

In particolare la Commissione ha il potere di adottare altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(50)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(51)

Pertanto, tenuto conto del numero delle modifiche che devono essere apportate alla direttiva 87/102/CEE a causa dell’evoluzione del settore del credito al consumo e ai fini della chiarezza della normativa comunitaria, tale direttiva dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai contratti di credito.

2.   La presente direttiva non si applica ai:

a)

contratti di credito garantiti da un’ipoteca oppure da un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili;

b)

contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato;

c)

contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR o superiore a 75 000 EUR;

d)

contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo di acquisto dell’oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti; tale obbligo si ritiene sussistente se è così deciso unilateralmente dal creditore;

e)

contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese;

f)

contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;

g)

contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere;

h)

contratti di credito conclusi con imprese di investimento quali definite dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (9) o con enti creditizi quali definiti dall’articolo 4 della direttiva 2006/48/CE allo scopo di consentire ad un investitore di effettuare una transazione concernente uno o più strumenti tra quelli elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE, qualora tale impresa d’investimento o ente creditizio partecipi alla transazione;

i)

contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un’altra autorità prevista dalla legge;

j)

contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;

k)

contratti di credito per la conclusione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia, purché la responsabilità del consumatore sia limitata esclusivamente al bene dato in pegno;

l)

contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d’interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato.

3.   Ai contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi su richiesta o entro tre mesi si applicano soltanto gli articoli da 1 a 3, l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a c), l’articolo 4, paragrafo 4, gli articoli da 6 a 9, l’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 10, paragrafo 5, l’articolo 12, l’articolo 15, l’articolo 17 e gli articoli da 19 a 32.

4.   Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli da 1 a 3, 18, 20 e da 22 a 32.

5.   Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 7 e 9, l’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e l), l’articolo 10, paragrafo 4, e gli articoli 11, 13 e da 16 a 32 si applichino ai contratti di credito stipulati da un’organizzazione che:

a)

è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri;

b)

non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri;

c)

persegue una finalità sociale in virtù della legislazione nazionale;

d)

riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce loro fonti di credito;

e)

fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello prevalente sul mercato o soggetto ad un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale,

e alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l’esistenza di un vincolo comune fra i membri.

Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione della presente direttiva i contratti di credito stipulati da siffatta organizzazione qualora il valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi dall’organizzazione sia trascurabile rispetto al valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti nello Stato membro in cui l’organizzazione è stabilita e il valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi dall’insieme di siffatte organizzazioni nello Stato membro sia inferiore all’1 % del valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi in detto Stato membro.

Gli Stati membri riesaminano ogni anno se sussistono le condizioni di applicazione di tale esenzione e adottano le misure del caso per revocare l’esenzione qualora ritengano che le condizioni non siano più soddisfatte.

6.   Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 7 e 9, l’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a i), l) e r), l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 11, l’articolo 13, l’articolo 16 e gli articoli da 18 a 32 si applichino ai contratti di credito che prevedono che il creditore e il consumatore stabiliscano di comune accordo le modalità del pagamento dilazionato o del rimborso, in caso di inadempimento del consumatore già in relazione al contratto di credito iniziale, nel caso in cui:

a)

tali accordi offrano maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi al suddetto inadempimento; e

b)

il consumatore non sia in tal modo sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle del contratto di credito iniziale.

Tuttavia, se il contratto di credito rientra nell’ambito di applicazione del paragrafo 3, si applicano soltanto le disposizioni di tale paragrafo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

«consumatore»: una persona fisica che, nell’ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

b)

«creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s’impegna a concedere un credito nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale;

c)

«contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali;

d)

«concessione di scoperto»: un contratto di credito espresso in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest’ultimo;

e)

«sconfinamento»: uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest’ultimo o la concessione di scoperto convenuta;

f)

«intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore e che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito,

i)

presenta o propone contratti di credito ai consumatori;

ii)

assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui al punto i); oppure

iii)

conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore;

g)

«costo totale del credito per il consumatore»: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;

h)

«importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore;

i)

«tasso annuo effettivo globale»: il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’articolo 19, paragrafo 2;

j)

«tasso debitore»: il tasso d’interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale all’importo dei prelievi effettuati;

k)

«tasso debitore fisso»: tasso debitore convenuto nel contratto di credito in virtù del quale il creditore e il consumatore pattuiscono un tasso debitore per l’intera durata del contratto di credito o più tassi debitori per periodi parziali applicando esclusivamente una percentuale specifica fissa. Se nel contratto di credito non sono stati fissati tutti i tassi debitori, si ritiene che il tasso debitore sia fisso solo per i periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa convenuta al momento della conclusione del contratto di credito;

l)

«importo totale del credito»: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;

m)

«supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

n)

«contratto di credito collegato»: un contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti:

i)

il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici;

ii)

i due contratti costituiscono oggettivamente un’unica operazione commerciale; si ritiene esistente un’unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito.

CAPO II

INFORMAZIONI E PRATICHE PRELIMINARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO

Articolo 4

Informazioni pubblicitarie di base da fornire

1.   Qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito la quale indichi un tasso d’interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contiene le informazioni di base di cui al presente articolo.

Questo obbligo non si applica nei casi in cui la legislazione nazionale richieda l’indicazione del tasso annuo effettivo globale per la pubblicità relativa a contratti di credito la quale non indichi un tasso d’interesse né qualunque altro dato numerico riguardante qualsiasi costo del credito al consumatore ai sensi del primo comma.

2.   Le informazioni di base riguardano, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo:

a)

il tasso debitore, fisso o variabile, corredato di informazioni relative alle spese comprese nel costo totale del credito al consumatore;

b)

l’importo totale del credito;

c)

il tasso annuo effettivo globale; in caso di contratto di credito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale;

d)

se del caso, la durata del contratto di credito;

e)

in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una data merce o un dato servizio, il prezzo in contanti e l’importo degli eventuali pagamenti anticipati;

f)

se del caso, l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l’importo delle rate.

3.   Se la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio connesso con il contratto di credito, in particolare un’assicurazione, è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste e se il costo di tale servizio non può essere determinato in anticipo, anche l’obbligo di ricorrere a detto contratto è indicato in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, assieme al tasso annuo effettivo globale.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva 2005/29/CE.

Articolo 5

Informazioni precontrattuali

1.   Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il modulo relativo alle «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» riportate nell’allegato II. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all’articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2002/65/CE se ha fornito le «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori».

Le informazioni di cui trattasi riguardano:

a)

il tipo di credito;

b)

l’identità e l’indirizzo geografico del creditore, nonché, se del caso, l’identità e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito;

c)

l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

d)

la durata del contratto di credito;

e)

in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici e dei contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;

f)

il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;

g)

il tasso annuo effettivo globale e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l’importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto; se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvale dell’ipotesi di cui all’allegato I, parte II, lettera b), egli indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;

h)

l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti a diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

i)

se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l’apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;

j)

se del caso, l’esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all’atto della conclusione del contratto di credito;

k)

l’obbligo di ricorrere a un contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito, in particolare una polizza assicurativa, se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste;

l)

il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

m)

un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;

n)

se del caso, le garanzie richieste;

o)

l’esistenza o l’assenza del diritto di recesso;

p)

il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo a norma dell’articolo 16;

q)

il diritto del consumatore a essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del merito creditizio;

r)

il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore;

s)

se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali.

Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desiderasse fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato al modulo relativo alle «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori».

2.   Tuttavia, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire secondo quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva, comprende almeno i dati di cui alle lettere c), d), e), f) e h) del paragrafo 1 del presente articolo, il tasso annuo effettivo globale, illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare.

3.   Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare nel caso contemplato dal paragrafo 2, il creditore fornisce al consumatore tutte le informazioni precontrattuali utilizzando il modulo riguardante le Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.

4.   Su richiesta, al consumatore, oltre alle «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

5.   Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell’importo totale del credito, ma servono a costituire il capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni precontrattuali necessarie ai sensi del paragrafo 1 comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non prevedono una garanzia di rimborso dell’importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, salvo che una siffatta garanzia sia fornita.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto.

Articolo 6

Obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici

1.   Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta riguardante un contratto di credito ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3, 5 o 6, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito.

Le informazioni di cui trattasi precisano:

a)

il tipo di credito;

b)

l’identità e l’indirizzo geografico del creditore nonché, se del caso, l’identità e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito;

c)

l’importo totale del credito;

d)

la durata del contratto di credito;

e)

il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale; le spese addebitate dal momento della conclusione del contratto di credito e, se del caso, le condizioni per una loro eventuale modifica;

f)

il tasso annuo effettivo globale illustrato mediante esempi rappresentativi che devono riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;

g)

le condizioni e la procedura per lo scioglimento del contratto di credito;

h)

per i contratti di credito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, se del caso, l’indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l’importo totale del credito;

i)

il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

j)

il diritto del consumatore a essere informato gratuitamente, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio;

k)

per i contratti di credito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, informazioni sulle spese addebitabili a decorrere dal momento in cui tali contratti di credito sono conclusi e, se del caso, sulle condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;

l)

se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali.

Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e hanno tutte la stessa evidenza grafica. Possono essere fornite mediante il modulo relativo alle «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» riportate nell’allegato III. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le «Informazioni europee relative al credito ai consumatori».

2.   In caso di contratto di credito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale.

3.   Per i contratti di credito di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6, le informazioni fornite al consumatore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo comprendono anche:

a)

l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso; e

b)

il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo.

Tuttavia, se il contratto di credito rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, si applicano soltanto le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Tuttavia, per le comunicazioni mediante telefonia vocale e qualora il consumatore chieda la disponibilità immediata di una concessione di scoperto, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario comprende almeno i dati di cui alle lettere c), e), f), e h) del paragrafo 1. Inoltre, nei contratti di credito di cui al paragrafo 3, la descrizione delle principali caratteristiche comprende la durata del contratto di credito.

5.   Nonostante l’esclusione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri applicano almeno i requisiti di cui al paragrafo 4, prima frase, del presente articolo ai contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese.

6.   Su richiesta, al consumatore, oltre alle informazioni di cui al paragrafo da 1 a 4 è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito contenente le informazioni contrattuali di cui all’articolo 10 nella misura in cui tale articolo è applicabile. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

7.   Se il contratto è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, compresi i casi contemplati dal paragrafo 4, il creditore immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3 fornendo le informazioni contrattuali conformemente all’articolo 10 nella misura in cui esso si applica.

Articolo 7

Deroghe agli obblighi di informazione precontrattuale

Gli articoli 5 e 6 non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull’obbligo del creditore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate in tali articoli.

Articolo 8

Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo.

2.   Se le parti convengono di modificare l’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, gli Stati membri provvedono affinché il creditore aggiorni le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuti il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell’importo totale del credito.

CAPO III

ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Articolo 9

Accesso alle banche dati

1.   Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l’accesso dei creditori degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso non sono discriminatorie.

2.   Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, il creditore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata.

3.   L’informazione è fornita a meno che la comunicazione di tali informazioni sia vietata da un’altra normativa comunitaria o sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

4.   Il presente articolo non pregiudica l’applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10).

CAPO IV

INFORMAZIONE E DIRITTI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI CREDITO

Articolo 10

Informazioni da inserire nei contratti di credito

1.   I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria.

2.   Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:

a)

il tipo di credito;

b)

l’identità e l’indirizzo geografico delle parti del contratto, nonché, se del caso, l’identità e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito;

c)

la durata del contratto di credito;

d)

l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

e)

in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici o di contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;

f)

il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;

g)

il tasso annuo effettivo globale e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;

h)

l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

i)

in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa il diritto del consumatore di ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento.

La tabella di ammortamento indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi; la tabella contiene la ripartizione di ciascun rimborso periodico per mostrare l’ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi; qualora il tasso non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati nell’ambito del contratto di credito, la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un’indicazione del fatto che i dati della tabella sono validi solo fino alla modifica successiva del tasso debitore o dei costi aggiuntivi conformemente al contratto di credito;

j)

se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento dell’interesse debitore e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate;

k)

se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrati le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l’apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;

l)

il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

m)

un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;

n)

se del caso, l’indicazione delle spese notarili dovute;

o)

le garanzie e le assicurazioni richieste, se esistenti;

p)

l’esistenza o l’assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull’obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), e l’importo giornaliero degli interessi da corrispondere;

q)

informazioni concernenti i diritti derivanti dall’articolo 15 nonché le condizioni del loro esercizio;

r)

il diritto al rimborso anticipato, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo;

s)

la procedura da seguire per l’esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito;

t)

l’eventuale esistenza di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e, se tale meccanismo esiste, le modalità di accesso allo stesso;

u)

se del caso, altre condizioni contrattuali;

v)

se del caso, identità e indirizzo della competente autorità di controllo.

3.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera i), il creditore mette a disposizione del consumatore in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito e senza spese un estratto sotto forma di tabella di ammortamento.

4.   Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell’importo totale del credito, ma servono a costituire il capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni necessarie ai sensi del paragrafo 2 comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non prevedono una garanzia di rimborso dell’importo totale del credito prelevato, in base al contratto di credito, salvo che una siffatta garanzia sia fornita.

5.   Nei contratti di credito nella forma di concessione di scoperto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:

a)

il tipo di credito;

b)

l’identità e l’indirizzo geografico delle parti del contratto, nonché, se del caso, l’identità e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito;

c)

la durata del contratto di credito;

d)

l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

e)

il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore e qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;

f)

il tasso annuo effettivo globale e il costo totale del credito al consumatore, calcolato al momento della conclusione del contratto; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, lettere g) e i); gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale;

g)

l’indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare integralmente l’importo del credito;

h)

la procedura da seguire per l’esercizio del diritto di recesso del contratto di credito; e

i)

le informazioni sulle spese addebitabili a decorrere dal momento in cui tali contratti di credito sono conclusi e, se del caso, sulle condizioni alle quali tali spese possono essere modificate.

Articolo 11

Informazioni sul tasso debitore

1.   Se del caso il consumatore è informato della modifica del tasso debitore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell’entrata in vigore della modifica. L’informazione comprende l’importo dei pagamenti dall’entrata in vigore del nuovo tasso debitore e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, la relativa informazione.

2.   Le parti possono tuttavia convenire nel contratto di credito che l’informazione di cui al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia dovuta ad una modifica di un tasso di riferimento, il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e l’informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore.

Articolo 12

Obblighi relativi ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto

1.   Quando un contratto di credito prevede una concessione di scoperto, il consumatore è informato a scadenze regolari per mezzo di un estratto conto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che riporta le seguenti informazioni:

a)

il periodo preciso al quale si riferisce l’estratto conto;

b)

gli importi prelevati e la data dei prelievi;

c)

il saldo e la data dell’estratto conto precedente;

d)

il nuovo saldo;

e)

la data e l’importo dei pagamenti effettuati dal consumatore;

f)

il tasso debitore applicato;

g)

le eventuali spese addebitate;

h)

se del caso, l’importo minimo da pagare.

2.   Inoltre, il consumatore è informato degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell’entrata in vigore della modifica.

Le parti possono tuttavia convenire nel contratto di credito che l’informazione relativa alle modifiche del tasso debitore sia fornita secondo quanto previsto al paragrafo 1 nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia dovuta ad una modifica del tasso di riferimento, il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e l’informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore.

Articolo 13

Contratti di credito a durata indeterminata

1.   Il consumatore può avviare gratuitamente la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata in qualsiasi momento, a meno che le parti non abbiano convenuto un preavviso. Tale preavviso non può essere superiore ad un mese.

Se convenuto nel contratto di credito, il creditore può avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

2.   Se convenuto nel contratto di credito, il creditore può, per motivi oggettivamente giustificati, porre termine al diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi in virtù di un contratto di credito a durata indeterminata. Il creditore informa il consumatore dello scioglimento del contratto e dei relativi motivi con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, ove possibile prima dello scioglimento e, al più tardi, immediatamente dopo, a meno che la comunicazione di tale informazione non sia vietata da altra normativa comunitaria o sia contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

Articolo 14

Diritto di recesso

1.   Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione.

Tale periodo di recesso ha inizio:

a)

il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure

b)

il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma.

2.   Qualora nel caso di un contratto di credito collegato, quale definito all’articolo 3, lettera n), la normativa nazionale vigente al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva preveda già che i fondi non possano essere messi a disposizione del consumatore prima dello scadere di un determinato periodo, gli Stati membri possono eccezionalmente prevedere che il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo possa essere ridotto a tale determinato periodo su esplicita richiesta del consumatore.

3.   Se il consumatore esercita il diritto di recesso:

a)

per dare efficacia al recesso ne informa il creditore prima della scadenza del termine indicato nel paragrafo 1, secondo le informazioni fornite dal creditore ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), con un mezzo che possa costituire prova conformemente alla legislazione nazionale. Il termine si considera rispettato qualora la notifica, purché trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile per il creditore, sia stata inviata prima della scadenza del termine; e

b)

paga al creditore il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale senza indugio e comunque non oltre 30 giorni di calendario dall’invio della notifica del recesso al creditore. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso debitore pattuito. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne delle spese non rimborsabili pagate dal creditore stesso alla pubblica amministrazione.

4.   Se un servizio accessorio connesso con il contratto di credito è fornito dal creditore o da un terzo in base ad un contratto concluso tra terzo e creditore, il consumatore non è più vincolato al contratto avente ad oggetto il servizio accessorio qualora eserciti il diritto di recesso riguardo al contratto di credito a norma del presente articolo.

5.   Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma dei paragrafi 1, 3 e 4, non si applicano gli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/65/CE e l’articolo 5 della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (11).

6.   Gli Stati membri possono prevedere che i paragrafi da 1 a 4 non si applichino ai contratti di credito che, per legge, devono essere conclusi con l’assistenza di un notaio, purché questo confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui agli articoli 5 e 10.

7.   Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione della legislazione nazionale che stabilisce il periodo di tempo durante il quale l’esecuzione del contratto non può avere inizio.

Articolo 15

Contratti di credito collegati

1.   Il consumatore che abbia esercitato un diritto di recesso basato sulla normativa comunitaria riguardo a un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi non è più vincolato da un eventuale contratto di credito collegato.

2.   Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o siano forniti soltanto in parte o non siano conformi al contratto per la fornitura degli stessi, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore, senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtù del contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi. Gli Stati membri stabiliscono in che misura e a quali condizioni possono essere esperiti tali rimedi.

3.   Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali secondo cui, se il consumatore ha ottenuto il finanziamento per l’acquisto delle merci o dei servizi tramite un contratto di credito, il creditore risponde in solido con il fornitore di merci o il prestatore di servizi qualora il consumatore faccia valere una pretesa nei confronti di quest’ultimo.

Articolo 16

Rimborso anticipato

1.   Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

2.   In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.

L’indennizzo non può superare l’1 % dell’importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l’indennizzo non può superare lo 0,5 % dell’importo del credito rimborsato in anticipo.

3.   Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato:

a)

se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d’assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;

b)

in caso di concessione di scoperto;

c)

se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.

4.   Gli Stati membri possono prevedere che:

a)

il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l’importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l’importo di 10 000 EUR in dodici mesi;

b)

il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l’importo determinato ai sensi del paragrafo 2.

Se l’indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione.

In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell’impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.

5.   L’indennizzo non supera l’ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito.

Articolo 17

Cessione di diritti

1.   In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all’indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.

2.   Il consumatore è informato della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore.

Articolo 18

Sconfinamento

1.   In caso di contratto per l’apertura di un conto corrente che contempla la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, il contratto contiene anche le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e). Il creditore fornisce comunque periodicamente tali informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

2.   In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole,

a)

lo sconfinamento;

b)

l’importo interessato;

c)

il tasso debitore;

d)

le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la legislazione nazionale che prevede che il creditore offra un altro tipo di prodotto creditizio se la durata dello sconfinamento è significativa.

CAPO V

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE

Articolo 19

Calcolo del tasso annuo effettivo globale

1.   Il tasso annuo effettivo globale che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell’allegato I.

2.   Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi.

I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito al consumatore, a meno che l’apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.

3.   Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.

4.   Per quanto riguarda i contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese computate nel tasso annuo effettivo globale ma non quantificabili al momento del calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato muovendo dall’ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.

5.   Se necessario, è possibile valersi delle altre ipotesi di cui all’allegato I per il calcolo del tasso annuo effettivo globale.

Se le ipotesi di cui al presente articolo e alla parte II dell’allegato I non sono sufficienti per calcolare in modo uniforme il tasso annuo effettivo globale o non sono più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato, la Commissione può determinare le ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

CAPO VI

CREDITORI E INTERMEDIARI DEL CREDITO

Articolo 20

Regolamentazione relativa ai creditori

Gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano controllati da un organismo o da un’autorità indipendente da istituzioni finanziarie o siano oggetto di una regolamentazione. Ciò si applica fatta salva la direttiva 2006/48/CE.

Articolo 21

Obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

un intermediario del credito indichi, sia nella pubblicità che nei documenti destinati ai consumatori, l’ampiezza dei suoi poteri, in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di mediatore indipendente;

b)

il consumatore sia informato del compenso da versare, se del caso, all’intermediario del credito per i suoi servizi e che tale compenso sia oggetto di accordo tra il consumatore e l’intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito;

c)

l’intermediario del credito comunichi al creditore il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all’intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del tasso annuo effettivo globale.

CAPO VII

MISURE DI ATTUAZIONE

Articolo 22

Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva

1.   Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione della direttiva stessa.

4.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i consumatori non siano privati della tutela accordata dalla presente direttiva a seguito della scelta della legge di uno Stato terzo quale legge applicabile al contratto di credito, se tale contratto presenta uno stretto legame con il territorio di uno o più Stati membri.

Articolo 23

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 24

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo relative a contratti di credito, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti.

2.   Gli Stati membri incoraggiano detti organismi a cooperare tra l’altro per risolvere le controversie transfrontaliere relative a contratti di credito.

Articolo 25

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Informazione della Commissione

Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 2, paragrafo 6, all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 16, paragrafo 4, ne informa la Commissione, come pure di ogni successiva modifica. La Commissione rende pubbliche tali informazioni in un sito web o in altro modo facilmente accessibile. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasmettere tali informazioni ai creditori e ai consumatori nazionali.

Articolo 27

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 12 maggio 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 12 maggio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   La Commissione procede ogni cinque anni, e per la prima volta il 12 maggio 2013, ad un esame delle soglie previste dalla presente direttiva e dai suoi allegati e delle percentuali usate per calcolare l’indennizzo in caso di rimborso anticipato, al fine di valutarne l’adeguatezza a fronte delle tendenze economiche nella Comunità e della situazione del mercato interessato. La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 2, paragrafo 6, all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori. I risultati, eventualmente accompagnati da una proposta di conseguente modifica delle soglie e delle percentuali, nonché delle opzioni normative sopramenzionate sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 28

Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro

1.   Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore alla data di adozione della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione che l’arrotondamento non superi i 10 EUR.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Abrogazione

La direttiva 87/102/CEE è abrogata con effetto dal 12 maggio 2010.

Articolo 30

Misure transitorie

1.   La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.

2.   Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché gli articoli 11, 12, 13, 17, 18, paragrafo 1, seconda frase, e 18, paragrafo 2, siano applicati anche ai contratti di credito a durata indeterminata in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 1.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 233), posizione comune del Consiglio del 20 settembre 2007 (GU C 270 E del 13.11.2007, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 7 aprile 2008.

(3)  GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17).

(4)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(5)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/24/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 38).

(6)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(9)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/10/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).

(10)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(11)  GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.


ALLEGATO I

I.   Equazione di base che esprime l’equivalenza dei prelievi, da un lato, e dei rimborsi e delle spese, dall’altro

L’equazione di base, da cui risulta il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annua l’equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall’altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

Formula

dove:

X

è il TAEG,

m

è il numero d’ordine dell’ultimo prelievo,

k

è il numero d’ordine di un prelievo, sicché 1 ≤ k ≤ m,

Ck

è l’importo del prelievo k,

tk

è l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo e la data di ciascun prelievo successivo, sicché t1 = 0,

m’

è il numero dell’ultimo rimborso o pagamento di spese,

l

è il numero di un rimborso o pagamento di spese,

Dl

è l’importo di un rimborso o pagamento di spese,

sl

è l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.

Osservazioni:

a)

Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali;

b)

la data iniziale è quella del primo prelievo;

c)

gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l’anno sia bisestile o meno;

d)

il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno;

e)

è possibile riscrivere l’equazione ricorrendo ad una sola sommatoria e utilizzando la nozione di flussi (Ak) che saranno positivi o negativi, vale a dire rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a k, ed espressi in anni, ovvero:

Formula

dove S è il saldo dei flussi attualizzati e il cui valore sarà pari a zero se si desidera conservare l’equivalenza dei flussi.

II.   Ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale

a)

Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato immediatamente e per intero;

b)

se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati alla categoria di transazione più comunemente utilizzata nel quadro di detto tipo di contratto di credito;

c)

se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo in generale ma prevede tra le diverse modalità di prelievo una limitazione per quanto riguarda l’importo e il periodo di tempo, si presuppone che l’importo del credito sia prelevato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto e conformemente a detti limiti di prelievo;

d)

se non è stabilito un calendario per il rimborso del credito si presume:

i)

che il credito sia fornito per un periodo di un anno; e

ii)

che il credito sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo in capitale;

e)

se è stabilito un calendario per il rimborso ma l’importo di tali rimborsi è flessibile, si presuppone che l’importo di ciascun rimborso sia il più basso tra quelli previsti dal contratto;

f)

salvo indicazione contraria, quando il contratto di credito prevede varie date di rimborso, il credito deve essere reso disponibile e i rimborsi devono essere effettuati alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto;

g)

se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 1 500 EUR;

h)

in caso di concessione di scoperto, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato per intero e per l’intera durata del contratto di credito. Se la durata del contratto di credito non è nota, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base all’assunto che la durata del credito sia di tre mesi;

i)

se sono offerti tassi di interesse e spese diversi per un periodo o importo limitato, si presuppone che il tasso d’interesse e le spese siano quelli più elevati per l’intera durata del contratto di credito;

j)

nel caso dei contratti di credito al consumo per cui è pattuito un tasso debitore fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso debitore, successivamente adeguato periodicamente in base ad un indicatore convenuto, il calcolo del tasso annuo effettivo globale si basa sull’assunto che, al termine del periodo di applicazione del tasso debitore fisso, il tasso debitore sia identico a quello vigente al momento del calcolo del tasso annuo effettivo globale, in base al valore dell’indicatore convenuto in quel momento.


ALLEGATO II

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI

1.   Identità e contatti del creditore/intermediario del credito

Creditore

[Identità]

Indirizzo

Numero di telefono (1)

Indirizzo di posta elettronica (1)

Numero di fax (1)

Indirizzo web (1)

[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare]

Se applicabile

Intermediario del credito

[Identità]

Indirizzo

Numero di telefono (1)

Indirizzo di posta elettronica (1)

Numero di fax (1)

Indirizzo web (1)

[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare]

Ogniqualvolta ricorrono i termini «se applicabile», il creditore deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al prodotto creditizio o cancellare le informazioni corrispondenti o l’intera riga se le informazioni non sono pertinenti al tipo di credito considerato.

Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti.

2.   Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di credito

Importo totale del credito

Si tratta del limite massimo o della somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.

Condizioni di prelievo

Si tratta delle modalità attraverso le quali il consumatore otterrà il denaro e della relativa data.

Durata del contratto di credito

Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di imputazione

Pagamenti da effettuare:

[l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare]

Interessi e/o spese che il consumatore è tenuto a pagare nel modo seguente:

Importo totale che il consumatore è tenuto a pagare

Si tratta dell’importo del capitale preso in prestito con gli interessi e gli eventuali costi connessi al credito.

[Somma dell’importo totale del credito e costo totale del credito]

Se applicabile

Credito concesso sotto forma di pagamento dilazionato per una merce o servizio o connesso alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di un servizio

Denominazione della merce/del servizio

Prezzo in contanti

Se applicabile

Garanzie richieste

[Tipi di garanzia]

Si tratta di una descrizione delle garanzie che il consumatore è tenuto a fornire in relazione al contratto di credito.

Se applicabile

I rimborsi non danno luogo all’ammortamento immediato del capitale.

3.   Costi del credito

Tasso interesse debitore o se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito

[ %

fisso o

variabile (con l’indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale)

periodi]

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell’importo totale del credito.

Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte.

[ % Indicare un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.]

È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere

un’assicurazione che garantisca il credito o

Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione]

un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio

Sì/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio]

Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non sono inclusi nel TAEG.

Costi connessi

Se applicabile

Spese di gestione di uno o più conti, se necessario per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi

Se applicabile

Importo dei costi relativi all’utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio una carta di credito)

Se applicabile

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

Se applicabile

Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito possono essere modificati

Se applicabile

Spese notarili

Costi in caso di ritardi di pagamento

I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendere più difficile l’ottenimento del credito.

Per i mancati pagamenti saranno addebitati al consumatore [……….. (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].

4.   Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso

sì/no

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario

Rimborso anticipato

Il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente il credito, in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente.

Se applicabile

Il creditore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato

[Determinazione dell’indennizzo (metodo di calcolo) in conformità delle disposizioni di attuazione dell’articolo 16 della direttiva 2008/48/CE]

Consultazione di una banca dati

Il creditore è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione. Questa disposizione non si applica se la comunicazione di tale informazione é vietata dalla normativa comunitaria o è contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

Diritto a ricevere una bozza del contratto di credito

Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non è disposto a procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

Se applicabile

Periodo di tempo durante il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali

Informazione valida dal … al …

Se applicabile

5.   Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

a)

Creditore

Se applicabile

Rappresentante del creditore nello Stato membro di residenza del consumatore

[Identità]

Indirizzo

[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare]

Numero di telefono (2)

Indirizzo di posta elettronica (2)

Numero di fax (2)

Indirizzo web (2)

Se applicabile

Registrazione

[Registro di commercio in cui il creditore è iscritto e numero di registrazione o elemento equivalente per identificarlo nel registro]

Se applicabile

Autorità di controllo

b)

Contratto di credito

Se applicabile

Esercizio del diritto di recesso

[Istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso, con indicazione, tra l’altro, del periodo di esercizio di tale diritto, dell’indirizzo a cui notificare il recesso, delle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto]

Se applicabile

Legislazione sulla quale si basa il creditore per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto di credito

Se applicabile

Clausola sulla legge applicabile al contratto di credito e/o sul foro competente

[Indicare la clausola pertinente]

Se applicabile

Regime linguistico

Le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con l’accordo del consumatore, il creditore intende comunicare in [precisare la lingua o le lingue) per la durata del contratto di credito.

c)

Rimedi

Esistenza di meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso e relative modalità di accesso ai medesimi

[Indicare l’esistenza o l’assenza di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso accessibile al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tale meccanismo esista, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene]


(1)  Informazioni facoltative per il creditore.

(2)  Informazioni facoltative per il creditore


ALLEGATO III

INFORMAZIONI EUROPEE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI PER

1)

gli scoperti

2)

il credito al consumo offerto da talune organizzazioni creditizie (articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE)

3)

la conversione del debito

1.   Identità e recapiti del creditore/intermediario del credito

Creditore

[Identità]

Indirizzo

Numero di telefono (1)

Indirizzo di posta elettronica (1)

Numero di fax (1)

Indirizzo web (1)

[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare]

Se applicabile

Intermediario del credito

[Identità]

Indirizzo

Numero di telefono (1)

Indirizzo di posta elettronica (1)

Numero di fax (1)

Indirizzo web (1)

[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare]

Ogniqualvolta ricorrono i termini «se applicabile», il creditore deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al prodotto creditizio o cancellare le informazioni corrispondenti o l’intera riga se le informazioni non sono pertinenti al tipo di credito considerato.

Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti.

2.   Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto creditizio

Tipo di credito

Importo totale del credito

Si tratta del limite massimo o del totale delle somme messe a disposizione in virtù del contratto di credito.

Durata del contratto di credito

Se applicabile

Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l’importo totale del credito

3.   Costi del credito

Tasso interesse debitore o, se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito

[ %

fisso o

variabile (con l’indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale)]

Se applicabile

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) (2)

Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell’importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte.

[ % Indicare un esempio rappresentativo che riporti tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.]

Se applicabile

Costi

Se applicabile

Condizioni alle quali possono essere modificati tali costi

[Costi addebitati dal momento della conclusione del contratto di credito]

Costi in caso di ritardi di pagamento

Per i mancati pagamenti saranno addebitati al consumatore [……. (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].

4.   Altri importanti aspetti legali

Scioglimento del contratto di credito

[Condizioni e procedura per lo scioglimento del contratto di credito]

Consultazione di una banca dati

Il creditore è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione. Questa disposizione non si applica se la comunicazione di tale informazione é vietata dalla normativa comunitaria o è contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

Se applicabile

Periodo di tempo durante il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali

Informazione valida dal … al ….

Se applicabile

5.   Informazioni supplementari se le informazioni precontrattuali sono fornite da una qualche organizzazione creditizia (articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE) o sono comunicate ai fini di un credito al consumo per la conversione del debito

Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di distribuzione

Pagamenti da effettuare:

[Esempio rappresentativo di una tabella di pagamenti rateali che indichi l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare]

Importo totale da pagare

Rimborso anticipato

Il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente il credito in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente.

Se applicabile

Il creditore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato

[Determinazione dell’indennizzo (metodo di calcolo) in conformità delle disposizioni di attuazione dell’articolo 16 della direttiva 2008/48/CE]

Se applicabile

6.   Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

a)

Creditore

Se applicabile

Rappresentante del creditore nello Stato membro di residenza del consumatore

[Identità]

Indirizzo

Numero di telefono (3)

Indirizzo di posta elettronica (3)

Numero di fax (3)

Indirizzo web (3)

[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare]

Se applicabile

Registrazione

[Registro di commercio in cui il creditore è iscritto e numero di registrazione o elemento equivalente per identificarlo nel registro]

Se applicabile

Autorità di controllo

b)

Contratto di credito

Diritto di recesso

Sì/no

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario.

Se applicabile

Esercizio del diritto di recesso

[Istruzioni pratiche per l’esercizio del recesso, con indicazione, tra l’altro, dell’indirizzo a cui notificare il diritto di recesso, delle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto]

Se applicabile

Legislazione sulla quale si basa il creditore per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto di credito

Se applicabile

Clausola sulla legge applicabile al contratto di credito e/o sul foro competente

[Indicare la clausola pertinente]

Se applicabile

Regime linguistico

Le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con l’accordo del consumatore, il creditore intende comunicare in [precisare la lingua o le lingue) per la durata del contratto di credito.

c)

Rimedi

Esistenza di meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso e relative modalità di accesso ai medesimi

[Indicare l’esistenza o l’assenza di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso accessibile al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tale meccanismo esista, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene]


(1)  Informazioni facoltative per il creditore.

(2)  Non applicabile alle Informazioni europee relative al credito ai consumatori per gli scoperti negli Stati membri che decidono, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE, che il TAEG non è previsto per gli scoperti.

(3)  Informazioni facoltative per il creditore