DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950 , n. 180

Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

 Vigente al: 5-1-2023

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale  6  febbraio
1946, n. 103; 
  Visto il testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941,  n.
874; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.
584; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale  6
febbraio 1946, n. 103; 
  Visto il decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  1
settembre 1947, n. 884; 
  Visto il decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  3
ottobre 1947, n. 1366; 
  Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70; 
  Vista la legge 29 luglio 1949, n. 493; 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  approvato  l'unito  testo  unico  delle  leggi  concernenti  il
sequestro, il pignoramento e la cessione  degli  stipendi,  salari  e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, composto  di
77 articoli e firmato dal Ministro per il tesoro. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo  di  Stato,  sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 5 gennaio 1950 
 
                               EINAUDI 
 
                                                   DE GASPERI - PELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: GRASSI 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1950 
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 92. - FRASCA 

TITOLO I
DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE
DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI

  Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni  dei  dipendenti  dalle
pubbliche Amministrazioni. 
                               Art. 1. 
(Insequestrabilita', impignorabilita' e  incedibilita'  di  stipendi,
               salari, pensioni ed altri emolumenti). 
 
  Non possono  essere  sequestrati,  pignorati  o  ceduti,  salve  le
eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di
legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni,  le
gratificazioni, le pensioni, le indennita', i sussidi ed  i  compensi
di  qualsiasi  specie  che  lo  Stato,  le  province,  i  comuni,  le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e  qualsiasi  altro
ente od istituto pubblico  sottoposto  a  tutela,  od  anche  a  sola
vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome
per i servizi pubblici municipalizzati) e le  imprese  concessionarie
di un servizio pubblico di comunicazioni o di  trasporto  nonche'  le
aziende  private  corrispondono  ai  loro  impiegati,   salariati   e
pensionati  ed  a  qualunque  altra  persona,  per  effetto   ed   in
conseguenza dell'opera  prestata  nei  servizi  da  essi  dipendenti.
((Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del  relativo
rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita' di
buona  uscita,  indennita'  di  anzianita',  indennita'   premio   di
servizio) non possono essere ceduti)). 
  Nel  personale  dipendente  dallo  Stato  si  comprende  anche   il
personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e dalle Camere del Parlamento. (8) 
  I pensionati pubblici e privati  possono  contrarre  con  banche  e
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  prestiti  da
estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della
stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e  per  periodi  non
superiori a dieci anni. 
  Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le  pensioni  o
le indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o
dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali  casse
di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita'  e  vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,  gli
assegni vitalizi e i  capitali  a  carico  di  istituti  e  fondi  in
dipendenza del  rapporto  di  lavoro.  I  prestiti  devono  avere  la
garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne  assicuri  il  recupero
del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. 
  Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di
cui al presente testo unico hanno  effetto  dal  momento  della  loro
notifica nei confronti  dei  debitori  ceduti,  ad  esclusione  delle
pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni. Tale comunicazione puo' essere  effettuata  attraverso
qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel caso delle  pensioni
e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma  e'  fatto  salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale con sentenza  del  20  novembre-4  dicembre
2002, n. 506 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 506  ha  dichiarato  "In
applicazione  dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.   87,
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, primo  comma,  del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione  degli  stipendi,  salari  e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte
in cui escludono  la  pignorabilita'  per  ogni  credito  dell'intero
ammontare di pensioni, indennita'  che  ne  tengono  luogo  ed  altri
assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti  individuati
dall'art. 1, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le  eccezioni
previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte  delle
pensioni, indennita' o altri assegni  di  quiescenza  necessaria  per
assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di  vita  e  la
pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte". 
                               Art. 2. 
     (Eccezioni alla insequestrabilita' e all'impignorabilita). 
 
  Gli stipendi, i salari e le retribuzioni  equivalenti,  nonche'  le
pensioni, le indennita' che tengono luogo di  pensione  e  gli  altri
assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato  e  dagli  altri  enti,
aziende  ed  imprese  indicati  nell'articolo  1,  sono  soggetti   a
sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 
    1) fino alla  concorrenza  di  un  terzo  valutato  al  netto  di
ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 
    2) fino alla concorrenza  di  un  quinto  valutato  al  netto  di
ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri  enti,  aziende
ed imprese  da  cui  il  debitore  dipende,  derivanti  dal  rapporto
d'impiego o di lavoro; 
    3) fino alla concorrenza  di  un  quinto  valutato  al  netto  di
ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai  comuni,
facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato  o  salariato.
(4) (5) (6) ((8)) 
  Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo  concorso  delle
cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore
del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui
ai numero 1, non possono colpire  una  quota  maggiore  della  meta',
valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei
caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 25 - 31 marzo 1987, n.  89
(in G.U. 1a s.s. 08/04/1987, n. 15) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale ell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5  gennaio  1950  n.  180
(t.u. delle leggi concernenti il  sequestro,  il  pignoramento  e  la
cessione degli stipendi,  salari  e  pensioni  dei  dipendenti  della
Pubblica Amministrazione) nella parte in cui, in contrasto con l'art. 
545 co. 4 c.p.c., non prevede la pignorabilita' e la sequestrabilita'
degli stipendi, salari  e  retribuzioni  corrisposti  da  altri  enti
diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui  all'art.  1  dello
stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto  per  ogni  credito
vantato nei confronti del personale". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 26 luglio 1988, n. 878
(in G.U. 1a s.s. 03/08/1988, n. 31) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R.  5  gennaio
1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro,  pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti  delle
pubbliche  Amministrazioni)  nella  parte  in  cui  non  prevede   la
pignorabilita'  e  la  sequestrabilita'  degli  stipendi,  salari   e
retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino  alla  concorrenza  di  un
quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 19 marzo 1993, n.  99
(in G.U. 1a s.s. 24/03/1993, n. 13) ha dichiarato la  "illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R.  5  gennaio
1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione  degli  stipendi,  salari  e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), nella parte
in cui esclude, per i dipendenti  degli  enti  indicati  nell'art.  1
dello stesso decreto, la sequestrabilita' e la pignorabilita',  entro
i limiti  stabiliti  dall'art.  545,  quarto  comma,  del  codice  di
procedura civile, anche per ogni altro credito, delle  indennita'  di
fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale con sentenza  del  20  novembre-4  dicembre
2002, n. 506 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 49)  ha  dichiarato  "in
applicazione  dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.   87,
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, primo  comma,  del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione  degli  stipendi,  salari  e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte
in cui escludono  la  pignorabilita'  per  ogni  credito  dell'intero
ammontare di pensioni, indennita'  che  ne  tengono  luogo  ed  altri
assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti  individuati
dall'art. 1, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le  eccezioni
previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte  delle
pensioni, indennita' o altri assegni  di  quiescenza  necessaria  per
assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di  vita  e  la
pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte". 
                               Art. 3. 
(Esecuzione di  sequestri  e  pignoramenti  a  carico  di  dipendenti
                              statali). 
 
  Per gli impiegati e salariati  delle  Amministrazioni  dello  Stato
anche ad ordinamento autonomo, il sequestro  ed  il  pignoramento  di
stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennita' che
tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono
presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per  il  credito
ai dipendenti dello Stato, in persona  dell'Ispettore  generale  capo
dell'ufficio. 
  Per il personale  dipendente  dall'Amministrazione  delle  ferrovie
dello Stato il sequestro ed il pignoramento  si  eseguono  presso  la
Direzione  generale  delle  ferrovie  dello  Stato  in  persona,  del
Direttore generale. ((7)) 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 6 - 10 giugno 1994, n. 231
(in G.U. 1a s.s. 15/06/1994, n. 25) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  3  del  d.P.R.  5  gennaio  1950,  n.  180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti  il  sequestro,
il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e  pensioni  dei
dipendenti dalle  Pubbliche  Amministrazioni),  nella  parte  in  cui
prevede che i sequestri e i  pignoramenti  a  carico  dei  dipendenti
dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale per il  credito
ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro,  anziche'  presso
l'organo dell'amministrazione che e' titolare del potere di  disporre
la spesa". 
                               Art. 4. 
(Esecuzione di sequestri e pignoramenti a  carico  di  dipendenti  da
                  altre pubbliche Amministrazioni). 
 
  Per  gl'impiegati  e  salariati  degli  enti,  aziende  ed  imprese
indicati nell'art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello  Stato,  il
sequestro ed il  pignoramento  di  stipendi,  salari  e  retribuzioni
equivalenti  si  eseguono  presso   l'amministrazione   dalla   quale
gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale
rappresentanza. 
  Per il personale medesimo, il sequestro ed  il  pignoramento  delle
pensioni, delle indennita' che tengono  luogo  di  pensione  e  degli
altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione  che
conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante. 
                               Art. 5. 
  (Facolta' e limiti di cessione di quote di stipendio e salario). 
 
  Gli impiegati e salariati dipendenti  dallo  Stato  e  dagli  altri
enti, aziende ed  imprese  indicati  nell'art.  1  possono  contrarre
prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio  o  del
salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato  al
netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci  anni,  secondo
le disposizioni stabilite dai titoli II  e  III  del  presente  testo
unico. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 30 GIUGNO 1972, N. 748 
  Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si 
osservano le norme  speciali  stabilite  dalle  Camere  stesse.  ((Le
operazioni di prestito concesse ai sensi  del  presente  testo  unico
devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del  Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio del  4  marzo  2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e  dalla
vigente  disciplina  in  materia  di  trasparenza  delle   condizioni
contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi. 
  Qualora il debitore ceduto sia una  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  e  successive  modificazioni,  trova  applicazione  il  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti  e
alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e  altri
emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo  13-bis,  comma  2,
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  da  emanare  entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge  n.  80
del 2005)). 

TITOLO II
DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO

                               Art. 6. 
  (Requisiti necessari per l'esercizio della facolta' di cessione). 
 
  Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti,
ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attivita' di servizio, abbiano
stabilite nel rapporto di impiego o di  lavoro,  siano  provvisti  di
stipendio o  salario  fisso  e  continuativo  ed  abbiano  diritto  a
conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. 
  I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque  o  dieci
anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23. 
                             Art. 6-bis 
(( (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei  rapporti  con  i
                            clienti). )) 
 
  ((1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario  o
di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico
si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui  al
capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' le norme in materia di assicurazioni connesse  all'erogazione
di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui  all'articolo  28
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la
cessione di quote di stipendio  o  salario  o  di  pensione  facciano
ricorso, ai fini della distribuzione di  tale  servizio,  a  soggetti
terzi  rispetto   alla   propria   organizzazione   o   comunque   ne
usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche,  intermediari
finanziari,  Poste  italiane  S.p.A.,  ivi  comprese  le   rispettive
strutture distributive, agenti in attivita' finanziaria  o  mediatori
creditizi iscritti negli elenchi di cui agli  articoli  128-quater  e
128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia e operare nei limiti delle riserve di  attivita'  previste
dalla legislazione vigente. 
  3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti nonche' l'efficienza  nel  processo  di
erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o
salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni  sono  volte
a: 
    a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete
distributiva che non costituiscano un  incentivo  a  commercializzare
prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti,
con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere; 
    b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da
permettere al cliente di distinguere le componenti  di  costo  dovute
all'intermediario e quelle dovute a  terzi,  nonche'  gli  oneri  che
devono essergli rimborsati  in  caso  di  estinzione  anticipata  del
contratto; 
    c) favorire la  comparabilita'  delle  offerte  di  finanziamento
presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter
confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione  del
quinto dello stipendio, del salario e della pensione  con  quelli  di
altre forme tecniche di finanziamento disponibili; 
    d) prevedere la predisposizione di procedure  che  consentano  di
contenere,  anche  attraverso  l'adozione  o  il   potenziamento   di
strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le  procedure
potranno essere definite  sulla  base  di  una  convenzione  tra  gli
operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 
  4. La Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale  prevista
dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n.  262,  fornisce  al
Parlamento informazioni in merito alle risultanze  dei  controlli  di
propria  competenza  e  alla  dinamica  dei  costi   a   carico   dei
consumatori.)) 
                               Art. 7. 
(Periodo  minimo  di  servizio  per  l'esercizio  della  facolta'  di
                             cessione). 
 
  La facolta' di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non
puo' essere esercitata da chi non  abbia  compiuto  quattro  anni  di
servizio effettivo nel rapporto di impiego o  di  lavoro,  valido  ai
fini del trattamento di quiescenza. 
  Il limite di quattro anni e' ridotto ad anni due per gli  impiegati
e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai
quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione
dei combattenti, nonche' per gli impiegati e salariati ex combattenti
della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per  coloro  che
abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di  partigiano  ai
sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518. 
  Il limite di quattro anni e' ridotto a due anche per gli  impiegati
e salariati che risultino  invalidi,  mutilati  o  feriti  di  guerra
oppure decorati al valor militare. 
                               Art. 8. 
(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari). 
 
  Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6: 
    a) gli ufficiali in servizio  permanente  effettivo  delle  varie
Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente  a  servizio  dello
Stato. 
  Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli
ufficiali invalidi o mutilati riassunti in  servizio  sedentario,  ed
inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere  ai  ruoli  di
servizio  permanente  effettivo,  siano  in  posizioni  speciali  con
trattamento economico ragguagliato allo stipendio  e  con  diritto  a
computare anche il periodo di durata di tali posizioni  nel  servizio
utile per il futuro assegno di riposo; 
    b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate  e
dei Corpi organizzati militarmente di cui  sopra,  aventi  grado  non
inferiore a maresciallo ordinario o parificato. 
                               Art. 9. 
     (Personali speciali che godono della facolta' di cessione). 
 
  Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale
dipendente  dal  Segretariato   generale   della   Presidenza   della
Repubblica, al  personale  speciale  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Licei,  a  quello
dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi  notarili  e  ai
segretari comunali e provinciali che  sono  equiparati  a  tutti  gli
effetti agli impiegati dello Stato. 
                              Art. 10. 
(Personale dipendente da istituti di istruzione  costituiti  in  enti
                             autonomi). 
 
  Le disposizioni del presente  titolo  si  applicano,  altresi',  al
personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di
istruzione  superiore  e   di   istruzione   classica,   scientifica,
magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in  enti  autonomi,  ove
nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo  di  tutto  il
personale dipendente di  contribuire  al  Fondo  per  il  credito  ai
dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e  tali  enti  effettuino
regolarmente i versamenti. 
                              Art. 11. 
(Regolazione della  facolta'  di  cessione  per  il  personale  delle
                       Ferrovie dello Stato). 
 
  Per il personale dipendente dalla  Amministrazione  delle  ferrovie
dello Stato, la facolta' di  contrarre  prestiti  verso  cessione  di
quote  di  stipendio  o  salario  e'  regolata  dalle  leggi  che  lo
riguardano. 
  Per quanto non e'  contemplato  in  dette  leggi  si  applicano  le
disposizioni del presente titolo. 
                              Art. 12. 
   (Del salario degli operai dello Stato ai fini della cessione). 
 
  Il salario  degli  operai  dello  Stato  e'  considerato,  ai  fini
dell'art. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto  per  le  sole
giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera. 
  La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato e'
ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al
tempo della domanda del prestito, moltiplicato per  il  numero  delle
giornate lavorative di un anno. 
                              Art. 13. 
       (Personale assunto con contratto a tempo determinato). 
 
  Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi  con  cessione  di
quote dello stipendio o  salario  anche  gli  impiegati  e  salariati
assunti o confermati in servizio con contratto a  tempo  determinato,
che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o  due  anni
nei casi contemplati dal  secondo  o  terzo  comma  dell'art.  7,  ed
abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri
ad  essi  il  diritto  a  un  trattamento  di  quiescenza  od   altro
equivalente. 
  La cessione non puo' eccedere il periodo di tempo  che,  a  contare
dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la  scadenza
del contratto in corso. 
                              Art. 14. 
(Trattamenti di quiescenza considerati  ai  fini  della  facolta'  di
                             cessione). 
 
  Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le
pensioni o indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo
Stato o  dai  singoli  enti  dai  quali  gli  impiegati  o  salariati
dipendono; gli assegni equivalenti a  carico  di  speciali  casse  di
previdenza; le pensioni e gli  assegni  di  invalidita'  e  vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale;  gli
assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di  assicurazione,
ai quali i precedenti siano iscritti in dipendenza del loro  rapporto
di impiego o di lavoro. 
                              Art. 15. 
              (Istituti ammessi a concedere prestiti). 
 
  Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati  dello
Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione  di
quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito  e  di
previdenza costituiti  fra  impiegati  e  salariati  delle  pubbliche
amministrazioni,  l'istituto  nazionale   delle   assicurazioni,   le
societa' di assicurazioni legalmente esercenti,  gli  istituti  e  le
societa' esercenti il credito,  escluse  quelle  costituite  in  nome
collettivo e in accomandita semplice, le  casse  di  risparmio  ed  i
monti di credito su pegno. 
                              Art. 16. 
  (Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni). 
 
  E' costituito presso il Ministero  del  tesoro  il  "Fondo  per  il
credito  ai  dipendenti  dello  Stato"  amministrato,  con   gestione
speciale, dall'Ispettorato generale  per  il  credito  ai  dipendenti
dello Stato. 
  L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la  rappresentanza
legale del Fondo. 
  Presso  il  detto  Ispettorato  funziona  un  apposito  ufficio  di
ragioneria. 
  Il Fondo e' destinato: 
    1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi
di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o
salario, per i  quali  l'amministrazione  del  Fondo  abbia  prestato
garanzia; 
    2) a concedere prestiti  diretti,  verso  cessione  di  quote  di
stipendio o salario agli impiegati e ai salariati dello Stato  ed  ai
personali di cui  agli  articoli  9  e  10,  nei  casi  di  accertate
necessita' familiari, entro i limiti delle disponibilita' liquide  di
ciascun esercizio. 
  I rischi delle operazioni  di  prestito  diretto  fanno  carico  al
Fondo. ((2)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1)  che  le
"Il Fondo per  il  credito  ai  dipendenti  dello  Stato,  costituito
dall'art. 16 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5  gennaio  1950,  n.  180,  e'  soppresso.  Le  sue
attribuzioni sono trasferite  all'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza per i dipendenti statali". 
                              Art. 17. 
                  (Contributi a favore del Fondo). 
 
  Salvo quanto e' disposto per  i  segretari  comunali  nell'articolo
seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato
e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 e' ritenuto ogni  mese,  a
favore del Fondo  per  il  credito  ai  dipendenti  dello  Stato,  un
contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello  stipendio  o
del salario lordo mensile. 
  I  contributi  sono  rimborsabili  soltanto  nel  caso  di   errata
liquidazione. 
  L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a  decorrere  dal
primo del mese successivo a quello in cui  fu  eseguita  la  indebita
ritenuta. 
  La restituzione avviene senza interessi. ((1)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con  l'art.  11)  che  "Il
contributo stabilito dagli articoli 17 e 18  del  testo  unico  delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la  cessione  degli
stipendi,  salari  e  pensioni   dei   dipendenti   delle   pubbliche
Amministrazioni,  approvato  con   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del "Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi
50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile". 
                              Art. 18. 
  (Contributo dovuto per i segretari comunali a favore del Fondo). 
 
  Per i segretari comunali i contributi al Fondo per  il  credito  ai
dipendenti dello Stato  sono  stabiliti  nella  misura  di  centesimi
dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo. 
  Il  contributo  e'  dovuto  da  ciascun  comune  sulla  base  dello
stipendio iniziale del  grado  di  segretario  previsti  dalla  legge
comunale e provinciale in rapporto al numero  degli  abitanti,  anche
quando il segretario  abbia  grado  diverso  da  quello  previsto  in
rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia  unito  in  consorzio
con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune. 
  Il contributo e' dovuto per l'intero anno ed e' indipendente  dalla
persona del titolare, nonche' dalle circostanze che  il  titolare  si
trovi in posizione di aspettativa o disponibilita', senza stipendio o
con stipendio ridotto ovvero il posto sia vacante, od occupato da  un
reggente o supplente con stipendio ridotto. Il comune ha  diritto  di
rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico  del  comune
il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello
stipendio non corrisposti  per  vacanza  del  posto,  disponibilita',
aspettativa o qualsiasi altro motivo. 
  Valgono per i contributi  del  presente  articolo  le  disposizioni
contenute negli ultimi due commi dell'articolo precedente. ((1)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con  l'art.  11)  che  "Il
contributo stabilito dagli articoli 17 e 18  del  testo  unico  delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la  cessione  degli
stipendi,  salari  e  pensioni   dei   dipendenti   delle   pubbliche
Amministrazioni,  approvato  con   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del "Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi
50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile". 
                              Art. 19. 
                (Versamento dei contributi al Fondo). 
 
  I contributi a carico degli impiegati civili e militari  retribuiti
sul bilancio dello Stato sono versati dalle  singole  amministrazioni
centrali  al  Fondo  per  il  credito  ai  dipendenti  dello   Stato,
all'inizio dell'esercizio finanziario, in ragione dei quattro  quinti
del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per
stipendi. 
  La residua parte e' calcolata  e  versata  in  base  agli  stipendi
effettivamente pagati, secondo le risultanze del bilancio  consuntivo
della spesa. 
  Per i salariati dello Stato e per i personali di cui agli  articoli
9 e 10, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono  essere
versati a semestri posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio  e
luglio. 
                              Art. 20. 
   (Riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali). 
 
  Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari  comunali
l'Ispettorato generale per  il  credito  ai  dipendenti  dello  Stato
emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per
l'anno solare in corso, a carico dei comuni  di  ogni  provincia.  Il
ruolo  e'  reso  esecutivo  dal  prefetto  e  trasmesso   all'Ufficio
provinciale del tesoro  per  la  riscossione  presso  la  Sezione  di
tesoreria provinciale. 
  Contemporaneamente e' trasmesso a ciascun comune  un  estratto  del
ruolo, con l'indicazione del contributo a suo carico; il comune  deve
versarne l'importo in unica soluzione nel mese di giugno. 
  Per la riscossione dei contributi non iscritti nei  ruoli  generali
possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo
deve essere versato dai comuni debitori entro il  mese  successivo  a
quello della notificazione dell'estratto del ruolo. 
                              Art. 21. 
(Dei contratti di prestito stipulati  con  istituti  autorizzati  con
                        garanzia del Fondo). 
 
  I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario  concessi
dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti  per
iscritto,  tra  gli  impiegati  e  salariati  e  gli  enti  mutuanti,
stipulati con le modalita' e nelle forme indicate dal regolamento.  I
contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il  contratto  e
concede la garanzia. 
  La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal  giorno  della
somministrazione  del  mutuo,  purche'  tale   somministrazione   sia
eseguita  in  data  posteriore  alla  prestazione   della   garanzia,
osservato  quanto  prescritto  dal  penultimo   comma   dell'articolo
seguente. 
                              Art. 22. 
              (Comitato amministrativo e suoi compiti - 
               Somministrazione dei prestiti diretti). 
 
  La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai  dipendenti
dello Stato e' deliberata da un  Comitato  amministrativo  presieduto
dal Sottosegretario di Stato per il  tesoro  e  costituito  dal  capo
dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti  dello  Stato,
vice presidente, e  da  sette  membri  effettivi  e  sette  supplenti
nominati, per ogni biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e
cioe': 
    1) due membri effettivi e due  supplenti  in  rappresentanza  dei
dipendenti statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri sino a quando non potranno essere designati da  associazioni
regolarmente riconosciute; 
    2)  uno  effettivo  ed  uno  supplente  in  rappresentanza  e  su
designazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per  i
dipendenti statali; 
    3)   quattro   membri   effettivi   e   quattro   supplenti    in
rappresentanza,  rispettivamente,  della  Direzione  generale   degli
affari  generali  e  personale  del  Ministero  del   tesoro,   della
Ragioneria generale dello Stato,  dell'Ispettorato  generale  per  il
credito ai dipendenti dello Stato a della  Direzione  generale  della
Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito  di  cui  al
primo comma dell'art. 75, il membro  in  rappresentanza  della  Cassa
depositi e prestiti cessera' di far parte del Comitato. 
  L'Ispettorato generale per il credito  ai  dipendenti  dello  Stato
designa, per ogni biennio, un segretario effettivo e uno supplente di
grado non inferiore al 9° di gruppo A. 
  Spetta inoltre al Comitato: 
    a) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; 
    b) approvare il rendiconto generale alla fine di  ogni  esercizio
finanziario; 
    c) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse  di
cui all'art. 26, nonche' della misura  del  premio  compensativo  dei
rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui  all'art.
27; 
    d) determinare per ogni esercizio finanziario le somme  destinate
alle spese amministrative impreviste, erogabili  con  ordinativi  sul
c/c infruttifero di cui all'articolo 50; 
    e) deliberare sui fitti dei locali disponibili  dell'edificio  di
proprieta' del Fondo  per  il  credito  ai  dipendenti  dello  Stato,
sentito l'Ufficio tecnico erariale; 
    f) deliberare sulle forme di investimento, a  breve  termine,  di
fondi disponibili. 
  Il Comitato delibera a maggioranza di  voti;  in  caso  di  parita'
prevale il voto del presidente. 
  Le  deliberazioni  del  Comitato,  in  materia  di  concessione  di
prestiti, sono insindacabili nel merito. 
  La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al
mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge. 
  In caso di morte del mutuatario prima che la  somministrazione  sia
eseguita, la concessione si ha come non avvenuta. 
                              Art. 23. 
          (Casi di limitazione della durata dei prestiti). 
 
  L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il  diritto
al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore,  meno
di dieci anni, non puo' contrarre un prestito superiore alla cessione
di  tante  quote  mensili  quanti  siano  i  mesi  necessari  per  il
conseguimento del diritto al collocamento a riposo. 
  Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in  servizio
sedentario, possono contrarre prestiti in misura non  superiore  alla
cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per  il
raggiungimento dello speciale limite di eta' per il loro collocamento
a riposo. 
  Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo  8,
i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante  quote
mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine  della  posizione
speciale. 
                              Art. 24. 
     (Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti). 
 
  Non possono ottenere prestiti: 
    a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento,
di avere sana costituzione fisica; 
    b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo  anno
di eta' o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il
prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano  compiuto,  o
compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di eta', se uomini  e
cinquantacinque, se donne; 
    c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva; 
    d) coloro che non siano in attivita' di servizio.  La  esclusione
per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino  nelle
posizioni speciali indicate nell'art. 8. 
                              Art. 25. 
(Casi  di  revocabilita'  della  concessione  dei  prestiti  e  della
                             garanzia). 
 
  Fino  a  che  non  sia  avvenuta  la  somministrazione  del  mutuo,
l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato,
venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o e' sopravvenuto
alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare,  ai  sensi  degli
articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della  concessione  del
prestito diretto o della garanzia, puo' revocare la  concessione  del
prestito diretto o della garanzia. 
                              Art. 26. 
        (Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti). 
 
  Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al  tasso  del
4,50 per cento, modificabile, in seguito  a  conforme  richiesta  del
Comitato  amministrativo,  di  cui  all'art.  22,  con  decreto   del
Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro  del
tesoro e sentito  il  Consiglio  dei  Ministri.  Gli  interessi  sono
trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito. 
  L'estinzione di ciascun prestito ha inizio  dal  prime  giorno  del
mese immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  il  prestito  e'
somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera
iniziata dal primo giorno del terzo mese. 
                              Art. 27. 
      (Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi). 
 
  Sull'importo lordo complessivo  di  ciascun  prestito,  concesso  o
garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo: 
    a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese 
di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui 
    all'articolo  precedente,  con  decreto  del   Presidente   della
    Repubblica; 
b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 
per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4  per
cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio,  salva  nuova
determinazione  da  adottarsi  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a). 
                              Art. 28. 
  (Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti). 
 
 
  L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato da'
comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle  amministrazioni
dalle quali dipendono i  mutuatari,  dei  mutui  da  estinguersi  con
cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo  per  il
credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti. 
  Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto
a dette amministrazioni, ((nei termini di cui all'articolo  1,  sesto
comma)). 
  Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore
ceduto, ai sensi del codice civile. 
                              Art. 29. 
          (Versamento delle quote trattenute per cessione). 
 
  Le quote di stipendio o salario  trattenute  per  cessione  debbono
essere versate all'istituto cessionario entro il  mese  successivo  a
quello cui si riferiscono. 
  Qualora i precedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse  sul
bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo  per  il  credito  ai
dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in  una  sola  volta
per  ciascun  esercizio  finanziario,  nel  mese  di  gennaio,  salvo
rimborso da, parte del Fondo delle quote o  parti  di  quote  che  in
seguito risultassero non dovute. 
                              Art. 30. 
(Ritenute e versamenti delle quote cedute dai  segretari  comunali  -
                   Azioni per mancato versamento). 
 
  I comuni hanno l'obbligo di  trattenere  mensilmente  la  quota  di
stipendio ceduta dai  segretari  comunali  e  di  versarla,  all'ente
cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce. 
  Qualora  il  versamento  non  sia  stato  effettuato  per   mancato
pagamento dello stipendio,  l'ente  cessionario  puo'  richiedere  al
prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243
del testo unico della legge comunale  e  provinciale,  approvato  con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. 
  Qualora il versamento non sia stato effettuato  per  omissione  dei
provvedimenti  necessari  alla  esecuzione  della  cessione,   l'ente
cessionario puo' esperire  azione  tanto  contro  il  comune,  quanto
contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e
solidalmente. 
                              Art. 31. 
(Procedimento coattivo a  carico  del  Comuni  per  somme  dovute  al
                               Fondo). 
 
  Se il comune non esegue il pagamento delle somme  dovute  al  Fondo
per il credito ai dipendenti  dello  Stato  nei  termini  di  cui  ai
precedenti articoli 20 e 30, l'esattore delle imposte dirette, dietro
ordine dell'Intendenza di finanza, deve ritenerne  l'ammontare  sulla
prima rata bimestrale della sovrimposta comunale o, quando questa non
sia  disponibile  per  deleghe  od  impegni  legali  preesistenti   e
prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei  quali
sia affidata la riscossione all'esattore. Le  somme  ritenute  devono
essere versate immediatamente al Fondo creditore. 
  In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le  somme
necessarie percependone, a carico del comune, l'interesse  in  misura
uguale al tasso ufficiale di sconto. 
  Se  l'esattore  non  esegue  l'ordine  di  ritenuta  o  ritarda  il
versamento, si procede contro di lui  a  termini  delle  disposizioni
relative alla riscossione delle  imposte  dirette,  per  mezzo  della
Intendenza di finanza. 
  Le indennita' di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio  del
Fondo. 
  Se l'esattoria delle imposte dirette  e'  sprovvista  di  titolare,
oppure l'esattore non ha in riscossione rendite o proventi del comune
liberi da vincoli e in misura sufficiente,  l'Intendenza  di  finanza
dispone che sulle somme dovute dal comune sia  liquidato  l'interesse
di mora al saggio legale dal  giorno  della  scadenza  a  quello  del
pagamento. 
                              Art. 32. 
(Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi  e
                              diritti). 
 
  Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1  dell'art.  16  il
Fondo per il credito ai dipendenti  dello  Stato  assume  i  seguenti
rischi: 
    a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione; 
    b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza
diritto a pensione, indennita' od altro assegno di quiescenza, oppure
con diritto ad assegno  insufficiente  al  normale  ammortamento  del
prestito; 
    c) riduzione dello stipendio o salario del  cedente  per  effetto
della quale non sia piu' consentita la ritenuta  della  intera  quota
ceduta. 
  Il  Fondo  ha  facolta'  di  adempiere  l'obbligo  della   garanzia
corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di  stipendio  o
salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilita'  di
trattenuta  ovvero  riscattando  la  cessione  con  l'abbuono   degli
interessi in piu' percetti dal cessionario. 
  Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente  delle  somme  pagate  per
conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle 
somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla 
  scadenza del  contratto  ed  al  saggio  legale  civile  dopo  tale
  scadenza. 
Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo recupera le somme pagate 
per conto del cedente, cogli interessi,  mediante  il  corrispondente
prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva
la facolta' di cui all'art. 45. 
                              Art. 33. 
    (Limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo). 
 
  Gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo per  il  credito  ai
dipendenti dello Stato sono contenuti nei limiti del  patrimonio  del
fondo stesso. 
                              Art. 34. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311)) 
                              Art. 35. 
      (Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione). 
 
  Qualora lo stipendio o salario  gravato  di  cessione  subisca  una
riduzione non superiore al terzo, la trattenuta  continua  ad  essere
effettuata nella misura stabilita. 
  Ove la riduzione sia superiore al terzo,  la  trattenuta  non  puo'
eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso  la
differenza con i relativi interessi e' riecuperata dal Fondo  per  il
credito  ai   dipendenti   dello   Stato,   mediante   corrispondente
prolungamento della  ritenuta  mensile,  salva  la  facolta'  di  cui
all'art. 45. 
                              Art. 36. 
(Trattamento ai fini  degli  interessi  delle  quote  scadute  e  non
                              versate). 
 
  Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario  ceduta,
che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal  debitore  alla  data
della scadenza, produce interesse  a  favore  dell'ente  cessionario,
allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. 
  Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato  non  corrisponde
interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto  della
prestata garanzia, debba versare all'istituto cessionario. 
  Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al  cessionario
gli interessi al saggio indicato nel primo  comma,  a  decorrere  dal
giorno successivo alla data in cui si e' verificato il fatto  che  ha
determinato il riscatto, sempre che il cessionario  faccia  pervenire
all'amministrazione del Fondo  la  denuncia  del  mancato  pagamento,
entro novanta giorni da quella data. In caso  diverso  gli  interessi
sono corrisposti a decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  del
ricevimento della denuncia. 
                              Art. 37. 
        (Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni). 
 
  Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato  ha  facolta'  di
rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario,  anche  oltre
il limite del quinto e fino al massimo  di  un  terzo,  di  ogni  suo
credito  derivante  da  errori  od   omissioni   verificatisi   nella
concessione  o  garanzia  di  prestiti  o  nel  corso  dei   relativi
ammortamenti. 
  In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata  alla
quota ceduta, non puo' eccedere la meta' dello stipendio o salario. 
                              Art. 38. 
                (Estinzione anticipata di cessione). 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)). 
  ((In caso di rimborso anticipato))  il  Fondo  per  il  credito  ai
dipendenti dello Stato e' tenuto a restituire una quota del premio di
garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione
all'entita'  della  somma  pagata  in  anticipo  e  al   periodo   di
abbreviazione della garanzia. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)). 
                              Art. 39. 
                       (Rinnovo di cessione). 
 
  E'  vietato  di  contrarre  una  nuova  cessione  prima  che  siano
trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un
quinquennio  o  almeno  quattro  anni  dall'inizio   della   cessione
stipulata  per  un  decennio,  salvo   che   sia   stata   consentita
l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso puo'
esserne contratta una nuova purche'  sia  trascorso  almeno  un  anno
dall'anticipata estinzione. 
  Qualora la  precedente  cessione  non  sia  estinta,  puo'  esserne
stipulata una  nuova  dopo  la  scadenza  dei  termini  previsti  nel
precedente comma con lo stesso o con altro istituto,  nei  limiti  di
somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione
che  il  ricavato  della,  nuova  cessione  sia  destinato,  sino   a
concorrente quantita', all'estinzione della cessione in corso. 
  Anche prima  che  siano  trascorsi  due  anni  dall'inizio  di  una
cessione quinquennale, puo' essere contratta la  cessione  decennale,
quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando  l'obbligo
di estinguere la precedente cessione. 
                              Art. 40. 
    (Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente). 
 
  In caso di nuova  cessione,  al  primo  cessionario  e'  dovuta  la
restituzione della somma capitale ancora  non  rimborsata  oltre  gli
interessi pattuiti e maturati fino a  tutto  il  mese  nel  quale  si
effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contratto. 
  Il Fondo per il credito ai dipendenti dello  Stato  restituisce  la
quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 38. 
  Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito
contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del 
nuovo mutuo. 7 
  L'obbligo  della  garanzia  da  parte   del   Fondo   e   l'obbligo
dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito
sono subordinati alla  condizione  che  l'istituto  mutuante  adempia
all'estinzione della precedente cessione. 
                              Art. 41. 
         (Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo). 
 
  Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla  fine  di  ogni
mese e, in ogni caso, non oltre  sessanta  giorni  dalla  data  della
concessione della garanzia devono versare al Fondo per il credito  ai
dipendenti dello Stato le ritenute  eseguite  a  norma  dell'art.  27
sull'importo dei mutui da essi concessi e  garantiti  dal  Fondo.  In
caso d'inadempimento, l'obbligo della garanzia da parte del  Fondo  e
l'obbligo dell'amministrazione di versare le  quote  di  ammortamento
del prestito rimangono sospesi. 
                              Art. 42. 
     (Nullita' di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti 
           Inefficacia di atti riguardanti quote cedute). 
 
  Sono nulli di pieno  diritto  i  sequestri,  i  pignoramenti  e  le
cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito  che  il  mutuante
corrisponde all'impiegato o salariato, verso  cessione  di  quote  di
stipendio o salario. 
  Sono nulle del pari le procure e le  delegazioni  a  riscuotere  in
qualsiasi  forma  rilasciate  dall'impiegato  o  salariato   per   la
riscossione dell'importo del mutuo. 
  Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i
cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle
quote di stipendio o di salario cedute. 
                              Art. 43. 
(Estensibilita' dell'efficacia  delle  cessioni  sui  trattamenti  di
                            quiescenza). 
 
  Nel caso di cessazione  dai  servizio  prima  che  sia  estinta  la
cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla  pensione
o altro  assegno  continuativo  equivalente,  che  al  cedente  venga
liquidato   in   conseguenza   della   cessazione    stessa,    dalla
amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di  previdenza  o
di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto  di
impiego o di lavoro ((pubblico o privato)), in base a disposizioni di
leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. 
  La quota da trattenere non puo' eccedere il quinto della pensione o
assegno continuativo. 
  Qualora la cessazione dal servizio,  anziche'  ad  una  pensione  o
altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una  somma  una
volta tanto, a titolo di  indennita'  o  di  capitale  assicurato,  a
carico dell'amministrazione o di  un  istituto  di  previdenza  o  di
assicurazione,  tale  somma  e'  ritenuta   fino   alla   concorrenza
dell'intero residuo debito per cessione. 
  Ove la ritenuta di  cui  al  precedente  comma  estingua  il  mutuo
anticipatamente, sono  dovuti  al  debitore  gli  sconti  contemplati
nell'art. 38. 
                              Art. 44. 
(Perseguibilita' di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di
                            quiescenza). 
 
  Quando  l'impiegato  o  salariato  all'atto  della  cessazione  dal
servizio,  oltre  alla  pensione  od   altro   assegno   continuativo
equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma
una   volta   tanto   dall'amministrazione   dalla   quale   dipende,
l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato  puo'
stabilire che tale somma  sia  ritenuta,  in  tutto  o  in  parte,  a
scomputo del debito per cessione. 
                              Art. 45. 
            (Procedimenti coattivi - Casi di eccezione). 
 
  Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per  qualsiasi
altra causa, l'ammortamento di un prestito non puo'  essere  eseguito
nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai  dipendenti
dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente  o  lo  abbia
riscattato da altri istituti, puo' riecuperare il  suo  credito,  ove
non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o  con
il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio
sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se  dichiarati
insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva
la facolta' di procedere sugli altri beni del debitore. 
  Il Fondo si avvale  della  procedura  coattiva,  stabilita  per  la
riscossione delle entrate  patrimoniali  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici. 
  Non si posson perseguire in nessun  caso  le  indennita'  di  buona
uscita conferite dall'Ente nazionale di previdenza  e  di  assistenza
per i dipendenti statali, nonche' i concorsi e sussidi per assistenza
sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato. 
                              Art. 46. 
(Estinzione di obbligazione verso il Fondo per decesso del debitore). 
 
  La  morte  dell'impiegato  o  salariato  debitore   estingue   ogni
obbligazione verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. 
                              Art. 47. 
                       (Agevolazioni fiscali). 
 
  I documenti che si producono per ottenere prestiti  verso  cessione
di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione  delle
cessioni sono esenti dalle tasse di bollo. 
  Le  concessioni  di  mutui  fatte  dal  Fondo  per  il  credito  ai
dipendenti dello Stato sono esenti  dalla  tassa  di  bollo  e  dalla
formalita' della registrazione. I redditi  del  Fondo  mutuante  sono
esenti da ogni imposta. 
  I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati  nell'art.
15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla  tassa  di
registro con  l'aliquota  speciale  stabilita  dall'art.  42  tabella
allegato B), regio decreto 30 dicembre 1923, n.  3269,  e  successive
modificazioni. 
  Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituiti  indicati
nell'art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate  con
tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia
il documento. 
                              Art. 48. 
                       (Patrimonio del Fondo - 
           Rendiconto - Controllo della Corte dei conti). 
 
  Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e'
costituito: 
    a) dai crediti  per  le  somme  investite  nella  concessione  di
prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 32; 
    b) dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del  Fondo
e da quello dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento; 
    c) da titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 
    d) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilita'  dei  conti
correnti di cui all'art. 50. 
  I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in  apposito
rendiconto, da allegarsi al bilancio  consuntivo  del  Ministero  del
tesoro. 
  Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti Le
entrate in favore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo  in  sede
di consuntivo. 
                              Art. 49. 
         (Contributi e rimborsi dovuti dal Fondo al Tesoro). 
 
  Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa  al  Tesoro
dello Stato, a titolo di contributi, distinte somme  da  determinarsi
annualmente con la legge di bilancio per: 
    a) stipendi al personale di ruolo; 
    b) spese di stampati e di cancelleria; 
    c) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento,  pulizia,
provvista d'acqua  e  di  energia  elettrica  ai  locali  sede  della
gestione del Fondo. 
  Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al  Tesoro  le  somme
erogate per spese di liti, per il funzionamento del Comitato  di  cui
all'art. 22 e di eventuali Commissioni, per indennita' di  viaggio  e
di  soggiorno,  o  per  missioni  inerenti  all'accertamento  e  alla
riscossione di somme dovute  al  Fondo,  per  premio  giornaliero  di
presenza,  per  compensi  di  lavoro  straordinario  e  per  compensi
speciali relativi a particolari esigenze di  servizio  a  favore  del
personale, per retribuzioni al personale avventizio e per altre spese
di amministrazione. 
  Nel bilancio della spesa del Ministero  del  tesoro  sono  iscritti
appositi capitoli, sui quali vengono  eseguiti  i  pagamenti  per  le
suddette spese. 
  Nel bilancio dell'entrata dello  Stato  e'  iscritto  uno  speciale
capitolo  con  stanziamento  corrispondenti  al  complesso  di  detti
capitoli del bilancio della spesa, al quale il Fondo deve versare  il
complesso dei contributi e rimborsi suddetti. 
                              Art. 50. 
              (Conti correnti del Fondo con il Tesoro). 
 
  E' istituito un conto corrente  infruttifero  presso  la  Tesoreria
centrale, intestato al Fondo  per  il  credito  ai  dipendenti  dello
Stato,  al  quale  affluiscono  i  versamenti  dovuti  al  Fondo  per
contributi, premi compensativi dei rischi, quote di  ammortamento  di
prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo  stesso  conto  corrente
sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni  di  prestiti
concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi  e  per
ogni altro titolo. 
  E'  istituito  presso  il  Tesoro  un  conto  corrente   fruttifero
intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale
sono versate le somme eccedenti le necessita' correnti.  Detto  conto
corrente frutta interesse  pari  alla  media  del  saggio  dei  buoni
ordinari del Tesoro. 

TITOLO III
((Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati))

                              Art. 51. 
  (Facolta' dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti). 
 
  Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate  nell'art.
1 e non contemplati nel Titolo II, possono  contrarre  prestiti  alle
condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6. 
                              Art. 52. 
(Impiegati  e  salariati  a  tempo  indeterminato  o  con   contratti
                       collettivi di lavoro). 
 
  Gli  impiegati  e  salariati  delle  amministrazioni  indicate  nel
precedente articolo, assunti in  servizio  a  tempo  indeterminato  a
norma della legge - sul contratto d'impiego  privato  od  in  base  a
contratti collettivi di lavoro, possono fare  cessione  di  quote  di
stipendio o di salario non superiore al quinto ((per un  periodo  non
superiore  ai  dieci  anni)),  quando  siano  addetti  a  servizi  di
carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso  e
continuativo. 
  Nei  confronti  dei  medesimi  impiegati  e  salariati  assunti  in
servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello  stipendio
o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che,  al  momento
dell'operazione,  deve  ancora  trascorrere  per  la   scadenza   del
contratto in essere. Alla cessione del trattamento di  fine  rapporto
posta in essere dai soggetti ((di cui al  precedente  e  al  presente
comma)) non si applica il limite del quinto. 
  I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo  409,  numero
3), del codice di procedura civile con gli enti e le  amministrazioni
di cui all'articolo 1, primo comma,  del  presente  testo  unico,  di
durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro
compenso, valutato al netto delle ritenute  fiscali,  purche'  questo
abbia carattere certo e continuativo. La cessione non  puo'  eccedere
il periodo di tempo che,  al  momento  dell'operazione,  deve  ancora
trascorrere per la scadenza  del  contratto  in  essere.  I  compensi
corrisposti a tali soggetti  sono  sequestrabili  e  pignorabili  nei
limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile. 
                              Art. 53. 
            (Istituti autorizzati a concedere prestiti). 
 
  Sono  autorizzati  a  concedere  prestiti  agli  impiegati  ed   ai
salariati di cui al presente titolo soltanto  gli  istituti  indicati
nell'art. 15. 
                              Art. 54. 
          (Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie). 
 
  Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite ((a norma
del titolo II e  del  presente  titolo))  devono  avere  la  garanzia
dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego  od  altre
malleverie che  ne  assicurino  il  ricupero  nei  casi  in  cui  per
cessazione o riduzione di stipendio o salario o per  liquidazione  di
un trattamento di quiescenza  insufficiente  non  sia,  possibile  la
continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito. 
  Non e' consentito prestare garanzia in favore del cedente  mediante
cessione, da  parte  di  altro  impiegato  o  salariato  di  pubblica
amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. 
  Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente
titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego
dei  precedenti,   ad   eccezione   dell'Istituto   Nazionale   delle
Assicurazioni e delle societa' di assicurazione. 
                              Art. 55. 
(Applicabilita' di disposizioni del  titolo  II  -  Estensione  degli
  effetti della cessione  nei  casi  di  cessazione  dal  servizio  -
  Eccezioni). 
 
  Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di  stipendio
o  salario  contemplate  nel  presente   titolo,   quando   non   sia
diversamente disposto dal titolo  stesso,  si  osservano,  in  quanto
siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14,  23,  24,
29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo  e  secondo  comma,  39,  40
primo e terzo comma, 42,  43  e  47  commi  primo,  terzo  e  quarto,
sostituendosi  all'Amministrazione  dello  Stato  quella   alle   cui
dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio. ((10)) 
  Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di  stipendio  o
salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini  del
penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennita' che siano dovute
agli impiegati o ai salariati indicati nell'art.  52,  in  base  alla
legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di
lavoro. 
  Per gli impiegati  e  salariati  degli  enti,  imprese  ed  aziende
sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto - legge 8  gennaio
1942, n. 5, convertito nella legge  2  ottobre  1942,  n.  1251,  gli
obblighi del "Fondo per le indennita' agli impiegati" previsti  dagli
articoli 1 e seguenti  di  detto  decreto-legge  sono  regolati,  nei
confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti,  dall'art.
14 del decreto stesso. 
  ...  si  possono  perseguire  le  indennita'  premio  di   servizio
conferite ai propri iscritti dall'Istituto  nazionale  di  previdenza
per  i  dipendenti  dell'Amministrazione  pubblica.  Non  si  possono
perseguire i concorsi e sussidi per  assistenza  sanitaria  conferiti
agli impiegati o salariati di cui al presente titolo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
346, lettera f)) che "all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le
parole: "38, primo e secondo comma". 
                              Art. 56. 
(Applicabilita'  di  disposizioni  a   personali   di   istituti   di
                            istruzione). 
 
  Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli
istituti di istruzione contemplati  nell'articolo  10,  quando  detti
istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto
il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. 
                              Art. 57. 
        (Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai 
dello Stato non aventi assegni fissi e continuativi). 
 
  Le norme di cui agli articoli 51, 52,  54  e  55  sono  estese,  in
quanto applicabili, ai ferrovieri  dipendenti  dallo  Stato  ed  agli
operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo,
purche' la cessione sia fatta a societa' mutue cooperative di credito
o di consumo costituite nella rispettiva, categoria. 

TITOLO IV
DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI
E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI, NONCHE’ LE
QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI.

                              Art. 58. 
                 (Facolta' e limiti delle deleghe). 
 
  Gli  impiegati  e  salariati  e  i   pensionati   delle   pubbliche
amministrazioni indicate nell'art. 1  hanno  facolta'  di  rilasciare
delega, fino alla meta' dello stipendio o salario o  della  pensione,
per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti  ad
alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o  dalle  societa'
di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla
edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28  aprile
1938, n. 1165. 
  La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla  pensione
fino ad estinzione del debito. 
  La  delegazione  puo'  essere  fatta  a   favore   degli   istituti
finanziatori e degli enti o societa' mutuanti, nonche' degli istituti
di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza  si
sia  ottenuto  un   mutuo   destinato   al   pagamento   del   prezzo
dell'alloggio. 
                              Art. 59. 
                   (Notificazione delle deleghe). 
 
  Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati  e
salariati o pensionati delle amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
ordinamento autonomo sono notificate all'Ispettorato generale per  il
credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale
capo dell'ufficio, che  ne  da'  comunicazione  alle  amministrazioni
interessate, con le occorrenti istruzioni  per  la  osservanza  della
legge. 
  Le deleghe rilasciate  dai  dipendenti  dell'Amministrazione  delle
ferrovie dello Stato sono  notificate  all'amministrazione  medesima,
nella persona, del Direttore generale. 
  Le deleghe rilasciate da dipendenti  di  altre  amministrazioni  od
imprese pubbliche sono notificate ai capi  delle  amministrazioni  od
imprese medesime. 
                              Art. 60. 
 (Ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni Notificazione). 
 
  Il Ministero dei lavori pubblici per le case  economiche  costruite
dal Ministero stesso o dalla cessata Unione  edilizia  nazionale  nei
paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le Amministrazioni
dello Stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio
ai propri dipendenti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato  e
l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per  le  case  di  loro
proprieta', l'istituto nazionale per le case  degli  impiegati  dello
Stato per la gestione propria  e  per  quella  del  cessato  Istituto
romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato  in  Roma,
quando gli alloggi  sono  ceduti  in  proprieta',  dati  in  affitto,
concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati,  riscuotono  le
quote del prezzo, le pigioni ed  i  canoni  d'uso  mediante  ritenuta
sugli  stipendi,  salari  o  pensioni,  fino  alla  meta'   di   tali
emolumenti. 
  L'amministrazione creditrice delle quote del  prezzo  o  pigioni  o
canoni  d'uso  notifica  l'importo  delle   ritenute   da   eseguirsi
mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici  ai  quali
compete ordinare il pagamento di tali assegni e, qualora si tratti di
impiegati, salariati o  pensionati  statali,  ne  da'  notizia  anche
all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. 
                              Art. 61. 
(Autorizzazione alla Cassa depositi  e  prestiti  a  promuovere,  per
                   morosita', ritenute d'ufficio). 
 
  Quando  i  soci  di  societa'  cooperative  per  la  costruzione  e
l'acquisto di case popolari  od  economiche  finanziate  dalla  Cassa
depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilita'
di ammortamento dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati
e dell'importo dovuto per spese generali, la Cassa, e' autorizzata  a
promuovere, con semplice richiesta alle singole  amministrazioni,  la
ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonche'
sugli eventuali compensi  o  indennita'  straordinarie  di  qualunque
specie. 
  La ritenuta  concorre  con  eventuali  precedenti  vincoli  e  puo'
superare la meta' degli emolumenti suindicati. 
  Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o piu' volte  nel
pagamento di quote, di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta
puo' essere praticata in modo continuativo. 
  Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati  dello  Stato,
la  Cassa  depositi  e  prestiti  da'  comunicazione  all'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato, della richiesta di
ritenute rivolta, alle singole amministrazioni. 
                              Art. 62. 
(Facolta' delle amministrazioni  di  cui  all'art.  60  a  promuovere
                       ritenute per morosita). 
 
  Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico
dei debitori a norma dell'art. 61 quando, per qualsiasi ragione,  non
sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in  modo  insufficiente
ed in tutti i casi di morosita'. 
  Le stesse norme si  applicano  anche  alle  cooperative  mutuatarie
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e alle cooperative di
ferrovieri che, gia' finanziate da istituti di credito, ottengano  in
aggiunta altri mutui dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 
Questa, in caso di morosita'  degli  assegnatari  degli  alloggi,  e'
autorizzata ad avvalersi delle disposizioni  predette  anche  per  il
ricupero delle somme, non escluse le quote arretrate, spettanti  agli
istituti mutuanti. 
                              Art. 63. 
(Effetti della riduzione dell'emolumento sulle ritenute per delega). 
 
  La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per  pigione  o
prezzo di case popolari od economiche continua ad  essere  trattenuta
nella misura stabilita anche nel caso di  riduzione  dell'emolumento,
sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso. 
  In caso diverso la quota delegata  e'  trattenuta  fino  al  limite
della meta'  dello  stipendio,  salario  o  pensione  ridotti,  salva
all'ente creditore ogni azione su altri beni  del  debitore,  per  il
ricupero delle parti di quote non percette. 
  Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta  continua
ad essere operata nella misura stabilita, qualunque  riduzione  abbia
subito l'emolumento. 
                              Art. 64. 
   (Inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute). 
 
  Sono inefficaci, rispetto allo Stato e  agli  altri  enti  debitori
degli stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti
e le alienazioni delle quote di detti assegni delegate o  soggette  a
ritenuta per pagamento  di  prezzo,  pigione  o  canone  d'uso  degli
alloggi di cui al presente titolo. 
                              Art. 65. 
     (Deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali). 
 
  Gli impiegati civili  e  militari  delle  Amministrazioni  statali,
anche ad ordinamento autonomo, ed  i  pensionati  dello  Stato  hanno
facolta' di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto
pubblico e delle banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle
somme dovute in dipendenza  di  sottoscrizione  rateale  ai  prestiti
nazionali promossa dagli enti  suddetti,  delega  per  quote  mensili
uguali di stipendio  o  di  pensione  entro  il  limite  del  quinto,
valutato al netto delle ritenute, per un  periodo  non  eccedente  un
anno. 
                              Art. 66. 
(Agevolazioni fiscali e modalita' per le deleghe di cui al precedente
                             articolo). 
 
  La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato e' esente
da tassa di bollo e dalla registrazione e deve  essere  trasmessa  in
duplice esemplare ed in copia all'ufficio  ordinatore  del  pagamento
dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e
al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata  delegata
o della parte che non eccede  il  quinto,  valutata  al  netto  delle
ritenute, dello stipendio o della pensione. 
  Accettata la delegazione per la quota intera o  ridotta,  l'ufficio
ordinatore  trasmette  un  esemplare  della   medesima   all'istituto
interessato,   e   altro   esemplare   all'Amministrazione   centrale
competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione. 

TITOLO V
DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI

                              Art. 67. 
  (Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto). 
 
  In uno stesso atto non puo' essere stipulata la cessione  di  quote
di stipendio o di salario se non da  parte  di  un  solo  cedente  in
favore di un solo istituto cessionario. 
                              Art. 68. 
 (Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni). 
 
  Quando preesistono sequestri o  pignoramenti,  la  cessione,  fermo
restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non puo' essere
fatta se non limitatamente alla differenza tra  i  due  quinti  dello
stipendio o salario valutati al  netto  delle  ritenute  e  la  quota
colpita da sequestri o pignoramenti. 
  Qualora i  sequestri  o  i  pignoramenti  abbiano  luogo  dopo  una
cessione  perfezionata  e  debitamente  notificata,   non   si   puo'
sequestrare o pignorare se non  la  differenza  fra  la  meta'  dello
stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota  ceduta,
fermi restando i limiti di cui all'art. 2. 
                              Art. 69. 
(Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni). 
 
  Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la  delegazione  sullo
stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 58 e la  ritenuta,  a
norma dell'art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza  fra  la
meta' dello stipendio,  salario  o  pensione  valutati  al  netto  di
ritenute e le somme precedentemente vincolate. 
  La limitazione di cui al  precedente  comma  non  si  applica  alle
ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. 
  Quando  preesista,  delegazione  o  ritenuta,  i  sequestri   e   i
pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la
meta' dello stipendio,  salario  o  pensione  valutati  al  netto  di
ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta. 
                              Art. 70. 
      (Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione). 
 
  Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non puo'  superarsi
il limite della  meta'  dello  stipendio  o  salario  se  non  quando
l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato  dipende  ne
riconosca la necessita' e dia il suo assenso. 
  Per i pensionati l'assenso e' dato dall'amministrazione alla  quale
fa carico la pensione. 

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

                              Art. 71. 
(Crediti dello Stato per responsabilita' amministrative e contabili). 
 
  Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti  relative  al  ricupero
dei crediti dello Stato derivanti da responsabilita' amministrative o
contabili dei suoi dipendenti ovvero da  indebita  corresponsione  di
assegni ai dipendenti stessi. 
                              Art. 72. 
          (Personale daziario di cessate gestioni statali). 
 
  Le disposizioni del titolo  II  si  applicano  anche  al  personale
daziario passato dalle cessate  gestioni  statali  di  Roma,  Napoli,
Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a  che  detto  personale
rimanga alle dipendenze degli  enti  medesimi,  addetto  al  servizio
delle imposte di consumo. 
                              Art. 73. 
        (Personale dell'amministrazione dell'ex casa reale). 
 
  Le disposizioni del titolo II e dei titoli  IV  e  V  del  presente
testo unico si applicano al personale dell'ex casa reale amministrato
dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. 
                              Art. 74. 
   (Rimborsabilita' di contributi rilasciati a favore del Fondo). 
 
  Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in  vigore  del
regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556, avevano  raggiunto
i 65 anni di eta'  se  impiegati,  60  se  salariati  e  55  anni  se
salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della  cessazione  dal
servizio, il rimborso senza interessi  dei  contributi  rilasciati  a
favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sempre che
durante la loro carriera non abbiano  contratto  alcuna  cessione  di
quote di stipendio o salario. 
  Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio  per  causa
di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi. 
  L'azione per il rimborso si prescrive in due  anni  dalla  data  di
cessazione dal servizio. 
                              Art. 75. 
       (Debito del Fondo verso la Cassa depositi e prestiti). 
 
  Per la graduale estinzione del residuo  debito  del  Fondo  per  il
credito ai dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti,
ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, del  regio  decreto-legge
30  maggio  1920,  n.  1934  e  degli  articoli  1  e  2  del   regio
decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, e' aperto  presso  la  Cassa
medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al
quale il Fondo versa, entro il primo semestre di  ogni  anno  solare,
una annualita' di dieci  milioni  di  lire  fino  ad  estinzione  del
debito. 
  Il conteggio degli interessi attivi e passivi e  la  determinazione
del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare. 
                              Art. 76. 
           (Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo). 
 
  Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare anticipazioni al  Fondo
per il credito ai  dipendenti  dello  Stato  per  la  concessione  di
prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo  II  del
presente testo unico, entro il limite  massimo  di  lire  cinquecento
milioni per anno solare all'interesse  corrispondente  a  quello  dei
buoni   ordinari   del   Tesoro   ad   anno,   vigente   al   momento
dell'anticipazione.  Le  eventuali  variazioni  del  saggio   avranno
effetto per le anticipazioni successive. 
  La concessione delle anticipazioni avra'  termine  il  31  dicembre
1956. 
  Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al
primo comma si applica lo  stesso  saggio  d'interesse  dei  prestiti
concedibili dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato con le
proprie disponibilita'. 
  Le  somme  che  alla  fine  di  ogni   anno   solare   risulteranno
somministrate per le anticipazioni di cui  al  primo  comma,  saranno
ammortizzate in cinque annualita' costanti, comprensive di capitale e
interesse, con imputazione  a  due  appositi  capitoli  del  bilancio
dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per  la,  quota
interesse.  L'ammortamento  avra'  inizio  dal  1  gennaio  dell'anno
successivo ed il versamento di ogni annualita' dovra' essere eseguito
entro il mese di gennaio. 
  Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate  in  apposito
capitolo della categoria  "movimento  di  capitali"  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere  versate,
a richiesta dell'Ispettorato generale per il  credito  ai  dipendenti
dello Stato, al conto corrente fruttifero che il Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato tiene con il  Tesoro,  giusta  il  disposto
dell'art. 50 del presente testo unico. 
                              Art. 77. 
         (Anticipazioni dell'E.N.P.A.S. a favore del Fondo). 
 
  L'Ente nazionale di previdenza e di  assistenza  per  i  dipendenti
statali e' autorizzato, a termini dell'articolo  29  della  legge  19
gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 2 del  decreto  legislativo
luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103,  ad  investire  i  fondi  di
riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue
normali necessita', ed in genere, ogni  sua  attivita'  patrimoniale,
anche in anticipazioni al Fondo per il credito  ai  dipendenti  dello
Stato. 
  Le anticipazioni suddette sono regolate  da  apposita  convenzione,
mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti  dello  Stato
assicurera' all'Ente un interesse pari a quello che conseguira' nelle
operazioni di credito ai dipendenti dello Stato. 
 
                  Visto, il Ministro per il tesoro 
                               SFORZA