Ordinanza 218/2011 (ECLI:IT:COST:2011:218)
Massima numero 35757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  – Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  21/06/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 21/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011

 

Titolo
Credito agrario – Norme della Regione Siciliana – Proroga delle esposizioni agrarie scadute alla data del 31 dicembre 2008 – Denunciata invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile, “nonché sottrazione al creditore del diritto di agire per l’adempimento dell’obbligazione e di esercitare gli altri strumenti di tutela previsti dal contratto – Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra imprese, limitazione dell’autonomia privata e incidenza sulla libertà di iniziativa economica degli istituti bancari – Esclusione della legittimazione del rimettente (Arbitro Bancario Finanziario) a sollevare questioni di legittimità costituzionale – Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), censurato, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dall’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, nella parte in cui introduce un vero e proprio diritto potestativo dei debitori alla proroga della scadenza dei crediti agrari, con corrispettivi obblighi per gli intermediari bancari, senza attribuire rilievo alla circostanza che la scadenza dei debiti stessi sia già stata in passato prorogata. Infatti – diversamente da quanto si sostiene nell’ordinanza di rimessione – deve essere esclusa la legittimazione dell’Arbitro Bancario Finanziario in argomento a sollevare questioni di legittimità costituzionale, dovendosi rilevare che: a) il carattere delle disposizioni in base alle quali l’organismo in questione è stato effettivamente istituito ed è chiamato a procedere e decidere rende palese che esso, sul piano strutturale e funzionale, non è assimilabile agli organi giurisdizionali; b) allo stesso modo, gli indici di riconoscibilità considerati tipici delle funzioni giurisdizionali appaiono del tutto assenti in riferimento alle specifiche attribuzioni che l’organismo in discorso è chiamato a svolgere, alla stregua delle richiamate fonti che ne disciplinano il funzionamento.

Sulle nozioni di giudizio e di autorità giurisdizionale, ai fini della legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, vedi: sentenze n. 83/1966 e n. 376/2001 (citate) nonché sentenze n. 254/2004; n. 282/2005; n. 415/2006; ordinanza n. 52/2003.

Redattore: L. Tria