avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy Lublin‑Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Tribunale circondariale di Lublino‑Wschód in Lublino con sede in Świdnik, Polonia), con decisione del 28 maggio 2018, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2018, nel procedimento

Lexitor sp. z o.o.

contro

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka,

Santander Consumer Bank S.A.,

mBank S.A.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader (relatrice), A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, da P. Chojecki e P. Skurzyński, radcowie prawni, nonché da M. Kowara, adwokat;

per la Santander Consumer Bank S.A., da P. Kończal, P. Muciek e J. Wojnarowska, radca prawny;

per la mBank S.A., da A. Opalski, radca prawny;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Szmytkowska, G. Goddin e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di tre controversie che oppongono la Lexitor sp. z o.o. (in prosieguo: la «Lexitor»), rispettivamente, alla Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (in prosieguo: la «SKOK»), alla Santander Consumer Bank S.A. (in prosieguo: la «Santander Consumer Bank») e alla mBank S.A. (in prosieguo: la «mBank»), in merito alla riduzione del costo totale di crediti al consumo a motivo del rimborso anticipato di questi ultimi.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 87/102/CEE

3

L’articolo 8 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 con effetto all’11 giugno 2010, così disponeva:

«Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito».

Direttiva 2008/48

4

I considerando 7, 9 e 39 della direttiva 2008/48 enunciano quanto segue:

«(7)

Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo.

(…)

(9)

È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. (…)

(…)

(39)

Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In caso di rimborso anticipato, parziale o integrale, il creditore dovrebbe poter esigere un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell’indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell’indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l’esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell’indennizzo da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato. (…)»

5

L’articolo 3 di detta direttiva recita:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

“consumatore”: una persona fisica che, nell’ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

(…)

g)

“costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;

(…)».

6

L’articolo 16 della direttiva in parola, intitolato «Rimborso anticipato», dispone quanto segue:

«1.   Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

2.   In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.

L’indennizzo non può superare l’1% dell’importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l’indennizzo non può superare lo 0,5% dell’importo del credito rimborsato in anticipo.

3.   Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato:

a)

se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d’assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;

b)

in caso di concessione di scoperto; [o]

c)

se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.

4.   Gli Stati membri possono prevedere che:

a)

il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l’importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l’importo di 10000 EUR in dodici mesi;

b)

il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l’importo determinato ai sensi del paragrafo 2.

Se l’indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione.

In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell’impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.

5.   L’indennizzo non supera l’ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito».

7

L’articolo 22 della medesima direttiva, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», stabilisce:

«1.   Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.

(…)

3.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione della direttiva stessa».

Diritto nazionale

8

L’ustawa o kredycie konsumenckim (legge relativa al credito ai consumatori), del 12 maggio 2011 (Dz. U. n. 126, posizione 715), nella versione applicabile alle controversie di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul credito al consumo»), traspone la direttiva 2008/48 nell’ordinamento giuridico polacco.

9

Ai sensi dell’articolo 5, punto 6, della legge suddetta, la nozione di «costo totale del credito» si intende come comprensiva di tutti i costi che il consumatore è tenuto a pagare nel quadro del contratto di credito, in particolare gli interessi, le spese, le commissioni, le imposte ed i margini, di cui il creditore è a conoscenza, nonché i costi relativi ai servizi accessori, segnatamente i premi assicurativi, se il loro pagamento è obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, escluse le spese notarili che sono a carico del consumatore.

10

Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, della legge summenzionata, in caso di rimborso dell’intero credito prima della data concordata nel contratto, il costo totale del credito è ridotto nella misura dei costi corrispondenti al periodo di durata residua del contratto, anche qualora il consumatore li abbia sostenuti prima di tale rimborso.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

Le tre controversie di cui al procedimento principale, riunite dal giudice del rinvio, traggono origine dalla conclusione di contratti di credito al consumo tra un consumatore, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48, e, rispettivamente, la SKOK, la Santander Consumer Bank e la mBank. Ciascuno dei contratti di credito prevedeva il versamento all’istituto bancario interessato di una commissione il cui importo non dipendeva dalla durata del contratto stesso, vale a dire, rispettivamente, 1591,35 zlotys polacchi (PLN) (380 EUR circa), PLN 4845 (1150 EUR circa) e PLN 3070,40 (730 EUR circa).

12

Dopo aver proceduto al rimborso anticipato degli importi dei loro crediti, i consumatori hanno ceduto alla Lexitor, società di diritto polacco che offre servizi giuridici ai consumatori, i diritti di credito che essi vantavano verso gli istituti bancari in virtù del rimborso anticipato.

13

Successivamente, la Lexitor, nella sua qualità di cessionaria dei crediti, ha chiesto alla SKOK, alla Santander Consumer Bank e alla mBank il rimborso di una parte dell’importo delle commissioni versate dai consumatori, maggiorata degli interessi di mora.

14

Poiché gli istituti di credito non hanno accolto tali richieste, la Lexitor ha presentato dinanzi al giudice del rinvio, in data 8 gennaio 2018, 29 dicembre 2017 e 26 febbraio 2018, tre ricorsi intesi ad ottenere la condanna, rispettivamente, della Santander Consumer Bank, della SKOK e della mBank al pagamento di una parte di dette commissioni, corrispondente alla durata residua dei contratti di credito, nonché al versamento degli interessi di mora.

15

Le convenute nel procedimento principale hanno proposto opposizione contro le ordinanze di ingiunzione di pagamento emesse dal giudice del rinvio.

16

Il giudice del rinvio si chiede se, in una situazione come quelle in discussione nel procedimento principale, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di quest’ultimo, contemplato all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, riguardi anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto. A tale titolo, esso sottolinea che, se taluni giudici polacchi hanno risposto in senso negativo a tale quesito, sulla base della legge sul credito al consumo, un altro giudice ha invece dato una risposta affermativa, fondandosi su un’interpretazione di tale legge alla luce dell’articolo 16 della direttiva sopra citata.

17

Il giudice del rinvio ritiene che tale articolo debba essere interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito include i costi che non dipendono dalla durata del contratto. A suo avviso, tale interpretazione permetterebbe di tutelare gli interessi del consumatore e garantirebbe l’equilibrio tra le parti. Il soggetto concedente il credito potrebbe, in caso di rimborso anticipato del credito, riutilizzare l’importo rimborsato per concedere un nuovo credito e beneficiare così di una nuova commissione. Oltre a ciò, la soluzione contraria rischierebbe di tradursi in una prassi nella quale i soggetti mutuanti applicherebbero unicamente costi formalmente indipendenti dalla durata del contratto di credito, al fine di evitare che questi siano interessati dalla riduzione del costo totale del credito.

18

Sulla scorta di tali circostanze, il Sąd Rejonowy Lublin‑Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Tribunale circondariale di Lublino‑Wschód in Lublino con sede in Świdnik, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:

«Se la disposizione contenuta nell’articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione».

19

Il giudice del rinvio ha altresì chiesto il trattamento accelerato della causa ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte del 17 settembre 2018, Lexitor (C‑383/18, non pubblicata, EU:C:2018:769).

Sulla questione pregiudiziale

20

In via preliminare, occorre precisare che il fatto che le controversie di cui al procedimento principale vedano quali parti in causa unicamente dei professionisti non costituisce un ostacolo all’applicazione della direttiva 2008/48. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, l’ambito di applicazione di questa direttiva non dipende dall’identità delle parti della controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto di credito. Orbene, nel caso di specie, i crediti pecuniari che costituiscono l’oggetto delle controversie di cui al procedimento principale sono derivati da tre contratti di credito al consumo conclusi tra tre consumatori e le tre parti convenute nelle cause riunite nel procedimento principale, e sono stati ceduti alla parte ricorrente nelle tre controversie suddette dopo il rimborso anticipato dei contratti di credito al consumo in parola.

21

Con il suo quesito, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto.

22

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest’ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

23

Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.

24

A questo proposito, come risulta in particolare dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni presentate sia dalle parti convenute nel procedimento principale sia dalle altre parti interessate nella presente causa, la menzione della «restante durata del contratto», che compare all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell’esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto.

25

Un’analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione. Infatti, da un lato, le versioni in lingua neerlandese, polacca e rumena di tale disposizione suggeriscono una riduzione dei costi correlati alla restante durata del contratto («een verlaging van de totale kredietkosten, bestaande uit de interesten en de kosten gedurende de resterende duur van de overeenkomst», «obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy» e «o reducere a costului total al creditului, care constă în dobânda și în costurile aferente duratei restante a contractului»). Dall’altro lato, le versioni in lingua tedesca e inglese della disposizione di cui sopra sono caratterizzate da una sicura ambiguità e fanno pensare che i costi correlati a tale periodo residuo servono come indicazione per il calcolo della riduzione («das Recht auf Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits, die sich nach den Zinsen und den Kosten für die verbleibende Laufzeit des Vertrags richtet» e «reduction consisting of the interest and the costs for the remaining duration of the contract»). La versione in lingua italiana della medesima disposizione evoca, al pari della versione in lingua francese, interessi e costi «dovuti» («dus») per la restante durata del contratto. Infine, la versione in lingua spagnola dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 prescrive una riduzione che includa i costi che corrispondono alla restante durata del contratto («una reducción del coste total del crédito, que comprende los intereses y costes correspondientes a la duración del contrato que quede por transcurrir»).

26

Tuttavia, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, la disposizione suddetta deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C‑649/17EU:C:2019:576, punto 37).

27

Per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l’articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito».

28

Dunque, occorre constatare che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi».

29

Quanto all’obiettivo della direttiva 2008/48, una consolidata giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che questa mira a garantire un’elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, Schyns, C‑58/18EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Questo sistema di protezione è fondato sull’idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14EU:C:2016:283, punto 63).

30

Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l’attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

31

Orbene, l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.

32

Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.

33

Inoltre, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 53 e 55 delle sue conclusioni, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.

34

Occorre aggiungere che il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest’ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall’altro lato, tramite l’articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l’indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante.

35

Infine, occorre rilevare che, nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.

36

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Sulle spese

37

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Firme